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Incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici

Il tema delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione è complesso, anche se il principio della esclusività è affermato in modo inequivocabile; per quanto concerne i dirigenti scolastici la materia appare meno variegata rispetto a quella che gli stessi devono applicare nei confronti dei docenti.

Gli incarichi extra istituzionali dei dipendenti con il rapporto di lavoro pubblico

Nei confronti dei Dirigenti Scolastici si applica la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extra istituzionali di tutti i dipendenti con il rapporto di lavoro pubblico, come delineato dall'art. 53 del D.L.vo 165/2001.
Precedenti (e simili) disposizioni sulle incompatibilità e cumuli d'impieghi si trovano nell'art. 60 del T.U. 3/57 e nell'art. 508 del T.U. 297/94: è esclusa per le pubbliche amministrazioni la possibilità di conferire ai dipendenti pubblici incarichi "non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati".
Si afferma pertanto il principio di esclusività che lega il dipendente pubblico all'amministrazione: tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso sono vietati (comma 6 art. 53), ad eccezione di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.

La circolare n. 3/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando
1)    oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;
2)    si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.
Il tradizionale dovere di esclusività resta confermato nella suo portata generale, salvo i casi di deroga consentiti da specifiche disposizioni riferentisi a settori ben individuati. Anche il comma 5  art. 53 del dlgs 165/01,  consente eventualmente l'autorizzazione all'esercizio di incarichi secondo "criteri oggettivi e predeterminati" che tengano conto della specifica professionalità e siano tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

 

L'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

La disciplina degli incarichi aggiuntivi ricoperti dai Dirigenti scolastici è contenuta nell'art 26 del CCNL 1/3/2002, nell'art.19 del CCNL dell'Area V del 11/4/2006, con qualche precisazione nell'art. 10 del CCNL del 15/07/2010.
Tale disciplina è improntata al principio di onnicomprensività del trattamento economico previsto dall'art. 24 del D.lgs n.165/2001.
Il trattamento economico attribuito ai dirigenti " ... remunera tutte le funzioni ed i compiti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizi su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza".
Pertanto, il trattamento economico determinato dal contratto collettivo per i dirigenti scolastici, deve considerarsi remunerativo, non solo di ogni funzione e compito loro attribuito, ma altresì di qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito, in quanto dirigenti, dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Dal principio di onnicomprensività discende l'obbligo per i dirigenti scolastici di versare al fondo regionale destinato a finanziare il trattamento economico accessorio della dirigenza, una quota parte dei compensi eventualmente percepiti (al lordo delle ritenute) relativi allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, conferiti dalla propria amministrazione, da altre amministrazioni o da terzi.
L'art.19 del CCNL 11/4/2006, distingue gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici in tre categorie:
A)    incarichi aggiuntivi obbligatori (art.19 comma 1);
B)    incarichi aggiuntivi non obbligatori, conferiti ai sensi dell'art.53, comma 6, del D.L.vo n.165/2001 (art.19, comma 2);
C)    incarichi aggiuntivi non obbligatori, assunti sulla base di finanziamenti esterni, (art.19, comma 3);
D)    incarichi aggiuntivi conferiti ex art.19, comma 4, del CCNL 11/4/2006.

A) Incarichi aggiuntivi obbligatori di cui all'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (art.19, comma 1)
Gli incarichi aggiuntivi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare, sono quelli elencati nell'art. 19, comma 1, del CCNL 11/4/2006, conferiti dall'amministrazione scolastica (per amministrazione scolastica si intendono gli uffici centrali e regionali del MPI, compresi gli USP quali articolazioni sul territorio degli uffici regionali, nonché le istituzioni scolastiche). Essi sono:
•    presidenza di commissioni di esami stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
•    presidenza di commissione di esame di licenza media;
•    reggenza di altra Istituzione scolastica, oltre a quella affidata con incarico dirigenziale;
•    presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorsi a cattedra;
•    funzione di commissario governativo;
•    componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 20 CCNL 11/4/2006 ;
•    incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
•    incarichi relativi alle attività connesse all'EDA e alla terza area degli istituti professionali;
•    ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.
In quest'ultima voce residuale potranno essere ricondotti tutti gli incarichi obbligatori comunque conferiti al dirigente scolastico sulla base delle disposizioni vigenti, ivi compresa la reggenza di altre istituzioni scolastiche. Rispetto all'art. 26 del CCNL 2002 è stato allargato l'ambito degli incarichi obbligatori; sono stati inseriti anche quelli relativi alle attività connessi all'EDA e alla terza area degli istituti professionali, nonché l'incarico di valutatore nel nucleo di valutazione delle istituzioni scolastiche. Sono, invece, scomparsi dalla elencazione degli incarichi obbligatori, gli incarichi di docenza e direzione dei corsi di aggiornamento, in quanto rientranti nella disciplina dell'art. 53, comma 6, del D.L.vo n.165/2001; tali incarichi non c'entrano con il fondo regionale e devono essere compensati per intero al dirigente.
Tali incarichi, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono retribuiti interamente agli interessati e non rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione.
 
B) Incarichi aggiuntivi non obbligatori di cui all'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (art.19, comma 2)
L'art. 19, comma 2, del CCNL 11/4/2006, consente ai Dirigenti scolastici lo svolgimento degli incarichi previsti dall'art. 53, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001
Alcuni di tali incarichi, di seguito elencati, nominativamente ed esplicitamente individuati dalla norma, possono essere svolti senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza:
•    collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
•    utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni di opere industriali;
•    partecipazione a convegni e seminari;
•    incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
•    incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
•    incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
•    attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (lettera aggiunta dall'art. 7 -novies, legge n. 43/2005).
I compensi, relativi agli incarichi di cui sopra, sono integralmente e direttamente corrisposti al dirigente scolastico.
Nell'ambito dell'art. 53 del D.L.vo n.165/2001 sono poi da ricomprendere tutti gli incarichi esterni retribuiti, diversi da quelli indicati al punto precedente, che il dirigente scolastico può accettare previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, conferiti da terzi e da altre pubbliche amministrazioni non in ragione dell'ufficio dirigenziale, bensì in considerazione del!a particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile da!la formazione, da pubblicazioni scientifiche o da esperienze da lavoro.
L'accettazione di tali incarichi è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte della direzione scolastica regionale, la quale dovrà valutare se l'incarico conferito è compatibile o meno con il rapporto di lavoro dirigenziale. Il compenso viene corrisposto integralmente al dirigente scolastico.

Più controversa è la questione se  tra gli incarichi aggiuntivi sottratti al principio di onnicomprensività, sono da comprendere anche quelli svolti nell'ambito della stessa amministrazione di appartenenza (per esempio gli incarichi di direzione e/o docenza in corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale della scuola nell'ambito della propria istituzione scolastica).
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che il principio dell'onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti, non esclude che essi possano espletare incarichi a titolo professionale conferiti dalla propria amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti legali e non costituiscano espletamento dei compiti d'istituto (Cons stato, sez. VI, 5.3.1997, n. 363; sez V, 28.1.1997, n. 35; sez. V, 20.10.1994, n. 1183).
Di recente il Consiglio di Stato (sez. V, 2.10. 2002, n. 5163; sez. VI, 5.2002, n. 2492) ha confermato che il divieto di percepire compensi aggiuntivi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all'ufficio ricoperto, ma non esclude che i dipendenti pubblici possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale nell'ambito della propria amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali.
E' orientamento prevalente che gli incarichi di direzione e/o docenza in corsi di formazione per il personale della scuola, quando trattasi di incarichi non riconducibili a compiti e doveri d'ufficio, anche se conferiti al dirigente dalla propria amministrazione in ragione di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, siano da sottrarre al principio di onnicomprensività.

C) Incarichi aggiuntivi non obbligatori assunti sulla scorta di finanziamenti esterni di cui all'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (19 - comma 3)
I dirigenti scolastici possono assumere incarichi, non obbligatori, in funzioni del loro ufficio dirigenziale, sulla base di deliberazioni assunte dagli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e/o per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, quali ad esempio, Fondo Sociale Europeo, Fondi strutturali, risorse dagli EE.LL. IFTS etc.
Tali incarichi devono essere preventivamente autorizzati dalla direzione scolastica regionale.
CCNL PERSONALE AREA V art. 19 comma 3:  "Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80%. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione della onnicomprensività della retribuzione".
Le Note Miur, prot. 16139 del 6 ottobre 2008, e prot. 11130 del 30 settembre 2008 con le quali il MIUR ha avuto modo di chiarire che i compensi spettanti ai Dirigenti scolastici partecipanti ai P.O.N. devono essere liquidati integralmente agli stessi dirigenti, depurati delle ritenute previdenziali ed assistenziali, diversamente da quanto stabilito dall'art.19, comma 3 del CCNL 11 aprile 2006 che destinava il 20% di tale compenso al Fondo regionale.
Il Ministero ha chiarito che ai Dirigenti delle scuole che partecipano ai suddetti progetti il compenso spetti per intero, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali.
Secondo il MIUR l'art. 19, comma 3 del CCNL dell'11.4.2006, è in contrasto con quanto previsto dall'art. 80 del Regolamento Europeo n. 1083/2006 il quale stabilisce che: "i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità", fatte salve ovviamente le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalle norme nazionali. Il comma, inoltre, contrasta con il principio generale inerente la specifica finalizzazione dei fondi strutturali in quanto l'importo che confluisce al fondo regionale perde ogni destinazione finalizzata tipica dei fondi strutturali stessi con la conseguente difficoltà di rendicontazione dell'importo totale attribuito al Dirigente Scolastico.

D) Altri incarichi conferiti ex art. 19 - comma 4 (CCNL 11/4/2006)
I dirigenti scolastici possono accettare altri incarichi aggiuntivi, conferiti in ragione del proprio ufficio, in applicazione dell'art.19, comma 4, del CCNL 11/4/2006. Si tratta di incarichi aggiuntivi non obbligatori, che devono essere preventivamente autorizzati dalla direzione scolastica regionale.
Rientrano in questa tipologia:
•    gli incarichi conferiti in ragione del loro ufficio dirigenziale o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui i dirigenti prestano servizio (tutti gli uffici del MPI, ivi comprese le istituzioni scolastiche autonome);
•    gli incarichi conferiti, in ragione dell'ufficio dirigenziale, da altre amministrazioni pubbliche, da soggetti pubblici o privati, direttamente o su designazione dell'amministrazione di appartenenza.
Tra gli incarichi conferiti in ragione del proprio ufficio, possiamo considerare, ad esempio, la direzione e/o progettazione di corsi di aggiornamento nella propria istituzione scolastica; la direzione e il coordinamento di un progetto (area a rischio) nella propria istituzione scolastica, ecc.
CCNL PERSONALE AREA V art. 19 comma 4: "Allo scopo di remunerare il maggior impegno e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione della omnicomprensività della retribuzione. "

 

Gli incarichi aggiuntivi dei DS nel contratto integrativo

L'art.2 del CCNI valido per il periodo 2002/2005 del 22 febbraio 2007 in materia di incarichi aggiuntivi stabilisce quanto segue: ...
2. Al Dirigente cui è affidata una reggenza, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43, comma 1, lettera i) e in applicazione dell’art. 57, comma 3 del C.C.N.L., viene corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.
L’importo, determinato in relazione alla durata della reggenza, sarà corrisposto in un’unica soluzione annuale da imputare all’esercizio finanziario dell’anno di liquidazione; si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
3. Il compenso per la partecipazione ai lavori del nucleo di valutazione previsto dall’articolo 20 del C.C.N.L. sarà determinato in sede di successiva contrattazione nazionale, non appena saranno rese note le relative disponibilità.
4. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico svolga un incarico nell’ambito di iniziative o progetti decisi e finanziati da Amministrazioni od Enti, pubblici o privati, nazionali o comunitari, le cui ricadute gravano sui dirigenti scolastici, si attiverà la Contrattazione Integrativa di livello nazionale o regionale per determinare i compensi da definire in sede di convenzione tra Ministero della pubblica istruzione, Uffici Scolastici Regionali o istituzioni scolastiche ed Amministrazioni od enti decisori e finanziatori.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i compensi relativi alle attività connesse all’E.D.A. e alla Terza Area degli Istituti professionali sono pari al 2% delle  somme a tal fine stanziate e, comunque, ad un importo annuo non inferiore a € 500,00 (Euro cinquecento/00) e non superiore a € 2.000,00 (Euro duemila/00). La liquidazione dei compensi in esame è correlata alla preventiva modifica dei provvedimenti che allo stato legittimano i pagamenti sui fondi relativi all’E.D.A. e alla Terza area, inserendo tra gli obiettivi di progetto - in linea con l’interpretazione fornita dall’ARAN con nota n. 6455/06 del 19/07/06 - anche il riconoscimento della liquidazione dei relativi suindicati incarichi aggiuntivi per i dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L.. 
 

Adempimenti formali

a) Autorizzazione
L'art.53, comma 7, del D.L.vo n.165/2001, pone come condizione per lo svolgimento degli incarichi esterni la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, vale a dire da parte della direzione scolastica regionale.
L'autorizzazione è necessaria per tutti gli incarichi retribuiti, ad eccezione di quelli obbligatori e di quelli attribuiti direttamente dall'Amministrazione di appartenenza o su designazione della medesima, nonché per gli incarichi relative alle attività previste dall'art. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n.165/2001.
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata dal dirigente interessato oppure dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico e deve contenere il nome del dipendente al quale viene proposto l'incarico, l'oggetto dell'incarico, il periodo previsto per il suo svolgimento e l'importo del compenso.
Il dirigente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve produrre una prima dichiarazione nella quale deve essere evidenziato l'eventuale contemporaneo svolgimento di altri incarichi già conferiti e/o autorizzati e una seconda dichiarazione nella quale sia specificato l'impegno ad assolvere i doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti da eventuali altri incarichi conferiti dalla stessa istituzione scolastica di titolarità e che espletamento del nuovo incarico non arrecherà pregiudizio alle esigenze di servizio della struttura di appartenenza.
L'autorizzazione deve essere concessa non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata (silenzio-assenso; in ogni altro caso, si intende negata).
Nel caso in cui l'incarico sia giudicato incompatibile con il rapporto di lavoro l’autorizzazione è negata con adeguata motivazione.

b)Modalità di versamento dei compensi soggetti al regime di onnicomprensività
I compensi relativi agli incarichi aggiuntivi soggetti al regime della onnicomprensività devono essere versati, dalle Amministrazioni interessate o dai terzi direttamente agli interessati nella prevista percentuale e, per la parte restante, alla Tesoreria dello Stato, presso la Banca d'Italia con imputazione al Capo XIII, capitolo 3408, art. 3 per confluire nel Fondo Regionale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti Scolastici.
I compensi vanno versati al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, con esclusione dell'IRAP che deve essere versata direttamente alle regioni di competenza. Dell'avvenuto versamento deve esserne data comunicazione al competente ufficio regionale.

c) Anagrafe delle prestazioni
Tutti gli incarichi conferiti ai Dirigenti Scolastici devono essere oggetto di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni, alle scadenze stabilite.
Ciò significa che ciascun Dirigente interessato deve effettuare le previste comunicazioni circa gli incarichi svolti e retribuiti ai fini dell'anagrafe delle prestazioni, alle scadenze stabilite.

 

Casi specifici

Il T.A.R. Piemonte (Sezione II, 2 aprile 1998, n. 129) ha affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione, in modo occasionale e non confliggente con gli interessi della medesima amministrazione, non può essere negata se non con provvedimento motivato che spieghi perché il dipendente non può svolgere l'incarico, ossia "le ragioni per le quali [l'amministrazione] riteneva che tale attività avrebbe arrecato pregiudizio all'assolvimento dei compiti d'ufficio".
In generale, sono da ritenersi incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico, le attività che non hanno carattere di saltuarietà ed occasionalità, quelle che consistono nello svolgimento continuato di libere professioni e quelli che presentano i  caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato (il rispetto dell'orario di lavoro, la subordinazione gerarchica, l'inserimento nell'organizzazione del soggetto conferente l'incarico, il tacito rinnovo dell'incarico, una indeterminata durata dell'incarico, ecc.).
Sono, pertanto, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche o rese all'esterno dell'amministrazione per i quali deve essere valutata la non interferenza con l’attività istituzionale:
• non devono assumere la configurazione di un cumulo d'impieghi;
• non devono pregiudicare l'adempimento dei doveri d'ufficio e l'assolvimento dei compiti istituzionali;
• non devono generare conflitti con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
• devono essere svolti al di fuori dell'orario di servizio.

Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione, ecc., è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
 

  • le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
  • le attività che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l’obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione;
  • l’utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  • la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti , se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
  • tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  • gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita);
  • gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  • le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

Sono invece vietate ai dirigenti attività autorizzabili per i docenti, come
Fotografo e grafico (T.A.R. Veneto, 05.11.1981, n. 674)
Investigatore privato (Consiglio di Stato, sezione VI, 10.10.1983, n. 720)
Amministratore di condominio (Consiglio di Stato, sezione VI, 29.07.1991, n. 487)
Notaio (Consiglio di Stato, sezione VI, 21.05.1984, n. 297)
Guardia medica (T.AR. Umbria, 9.6.1994, n. 368)
ad eccezione di Pittura, scultura, musica ed, in genere, attività libere di espressione di personalità artistica, letteraria, di pubblicista, articolista, giornalista
 (Consiglio di Stato, sezione II, parere 14.01.1982, n. 1485)

nota dell'USR Lombardia

Richiesta autorizzazione incarico aggiuntivo ex art.19 CCNL/06 (File .pdf - 14 Kb| File.doc - 28Kb)|
Richiesta autorizzazione incarico aggiuntivo ex art. 53 del D. L.gs 165/01 (File .pdf - 15 Kb| File.doc - 26Kb)

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