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La gestione delle classi numerose

Il DMInterno 26/8/92, che detta le Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, all'art. 5, prevede che ogni aula, a prescindere delle sue dimensioni, non possa ospitare più di 26 perso­ne; 25 se la porta non è larga almeno 120 cm e non apre nel senso dell'esodo.

Tale indice si riduce ulteriormente in presenza di locali poco ampi, giacché bisogna assicurare ad ogni alunno 1,80 mq netti (è conteggiato lo spazio degli armadi e non dei banchi), 1,96 nelle Superiori. Ciò è previsto dalle norme tecniche di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica stabilite dal D.M. 18 dicembre 1975 e confermate, seppure in via transitoria, dall'art. 5 della Legge n.23/1996. Tutti i vincoli sopra indicati vengono ripresi dalD.lgs. n. 81 del 2008 che prevede uno spazio vitale addirittura superiore: una superficie di almeno 2 mq e una cubatura non inferiore a 10 mc per ogni lavoratore.

Per molto tempo c’è stata una sostanziale coe­renza tra la normativa tecnica e i criteri di formazione delle classi, che difficilmente superavano il limite di 25 alunni. Tale tetto era contemplato dal T.U. in materia di istruzione (D. Lvo n. 297/94) e si abbassava a 20 in presenza di soggetti disabili.
Nelle scuole secondarie si poteva raggiunge­re il numero di 29, ma si protendeva a concedere deroghe in presenza di locali cosiddetti "angu­sti".
Progressivamente, però, lo sfondamento del tetto numerico dei 25 alunni si è fatto sempre più frequente: nel D.M. n. 331/1998 il limite diventava un parametro a cui tutte le classi dove­vano "di regola" tendere. I limiti minimi si attestavano sui 20 allievi nelle superiori, 15 nelle secondarie di I grado e nelle sezioni dell'infanzia, 10 nella scuola primaria, dove era possibile la formazione di pluriclassi costituite da 6-12 alunni.
Un ulteriore innalzamento dei parametri è stato operato dal DPR 81/2009, che regolamen­ta la razionalizzazione della rete scolastica per realizzare significative economie di spesa.

 

Come si evidenzia nella tabella, la numerosi­tà massima dei gruppi-classi iniziali dei diversi ordini e gradi di istruzione risulta visibilmente incrementata rispetto a quella precedente disci­plinata dal D.M. n. 331/1998. C'è da dire, poi, che in sede di organico di fatto aumenti di alunni del 10% rispetto ai tetti massimi non autorizzano lo sdoppiamento delle classi che, nella scuola secondaria, arrivano perciò a comprendere fino a 33 allievi.

 
In presenza di soggetti disabili, sulla base di un articolato progetto di integrazione, ci si dovrebbe limitare a 20 allievi. Tuttavia, l'istituzione di tali classi non è automatica, ma avviene "nel limite delle dotazioni organiche com­plessive", il che significa che quel tetto è solo indicativo.
Peraltro la limitata possibilità di interventi in sede di ade­guamento alla situazione di fatto finisce col mantenere classi anche con oltre 35 allievi.
Il limite dei 25 alunni per classe (24 se operano due docenti in com­presenza), dettato dal DM 26/8/92, non può esse­re rispettato se nella formazione dell'organico si applicano i criteri fissati dal DPR 81/2009. D'altra parte, i dirigenti scolastici, e gli stessi direttori regionali, disattendendo tali criteri potrebbero essere sanzionati dalla Corte dei Conti, mentre la loro applicazione li espone alle responsabilità per la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
I vincoli normativi e l'immobilismo degli enti proprietari degli edifici non liberano il dirigente scolastico dalle responsabilità di "datore di lavo­ro": deve tutelare la salute e la sicurezza di alun­ni e personale, rispondendo perfino sul piano penale della eventuale inosservanza delle leg­gi, in particolare il D. Lgs. 9/4/2008, n. 81, che regolano la materia. Inoltre, in caso di incidenti con soprannumero di alunni, per il dirigente si tratta di colpa grave, tra l’altro non tutelata da assicurazioni RC.
Le condizioni minime di superficie e cubatura, secondo i vigenti indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, servono anche a garanti­re l'igiene e a ostacolare la trasmissione delle malattie infettive e dei parassiti. Si pensi alla pediculosi, ma anche, per restare all'attualità, al pericolo di contagio dell'influenza A/H1 che l'affollamento delle aule sicuramente favorisce.
 
Come fare per mettersi in regola?
 
1.      Le deroghe
È vero che si può avanzare agli organi com­petenti per la sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 14 del DM 26/8/92, motivata richiesta di deroga ai parametri fissati, illustrando le misu­re alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare. Però si ricorre a questa procedura in presenza di vincoli di natura strutturale, edilizia, architettonica, per sanare situazioni non altrimenti risolvibili, pre­vedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma. Si dovrebbe, in pratica, valutare il rischio aggiuntivo, illustrando le misure tecniche utili a compensarlo.
 
2.      La riduzione dei rischi
Nel momento in cui è costretto da norme inde­rogabili a sovradimensionare le classi rispetto all'ampiezza delle aule, come previsto dall'art. 5 del D.M. 26 agosto 1992, deve indicare il nume­ro di persone in apposita dichiarazione.
La dichiarazione va inserita nel documento di valutazione dei rischi e conse­gnata al RSL, specificando i provvedimenti per compensare l'aumento del rischio sia ai fini del deflusso in caso di emergenza, sia in relazione all'aspetto igienico-sanitario.
Per il primo aspetto potrebbero servire l'aumento del numero o della larghezza delle porte, magari da tenere aperte o socchiuse, l'incremento del numero delle prove di evacua­zione nel corso dell'anno, corsi di formazione­informazione, dotazione di arredi essenziale e a limitato ingombro sostituendo i banchi con tavoli multiposto sul modello della scuola dell'infanzia.
Possono costituire interventi compensativi anche:
·      la riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
·      l'installazione di ulteriore segnaletica;
·      il potenziamento dell'illuminazione di emer­genza;
·      la messa in atto di misure specifiche per per­sone disabili;
·      l'incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza;
·      l'installazione di un sistema automatico di rive­lazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
Relativamente al potenziamento dei livelli di funzionalità igienica, si può aumentare la fre­quenza e l'accuratezza del lavaggio e disinfezio­ne degli ambienti e degli arredi, aerarli anche con sistemi di condizionamento e deumidifica­zione, insonorizzarli per ridurre la rumorosità, limitare i tempi di permanenza giornaliera degli alunni intervallandoli con attività fuori aula.
A fronte di idonee condizioni cautelative come quelle sopraindicate, "un modesto incre­mento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferi­mento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condi­zioni generali della sicurezza". È quanto indicato dalla nota n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
 
3.      La diffida all'ente proprietario
Si adotta nei confronti delle amministrazioni comunali e provinciali e per gli edifici scolastici che non sono in regola con i parametri del D.M. 18 dicembre 1975, contestando l’inidoneità dei locali per uso scolastico. Più rischioso e con gravi controindicazioni appare  la denuncia alla ASL – ufficio igiene in quanto eventuali prescrizioni ricadono non solo sul sindaco o presidente della provincia ma anche sul dirigente scolastico.
 
4.      Spostamento in altra sede/istituzione degli alunni in soprannumero
La soluzione più drastica e con grave coinvolgimento delle famiglie appare l’allontanamento degli alunni in soprannumero. Dopo la formazione di una graduatoria (con criteri fissati dagli organi collegiali) e utilizzando le disposizione previste per l’iscrizione degli alunni DPR 81/2009, si può provvedere alla delocalizzazione degli alunni d’intesa con le istituzioni viciniori. Questa procedura è applicabile in fase di iscrizione, anzi è obbligatorio applicarla per le nuove classi; più problematica appare l’attuazione nelle classi già avviate. Inoltre è applicabile con minori difficoltà in comuni grandi e molto meno adottabile nei comuni piccoli e di montagna. Nelle classi che superano i parametri l’unica attenuante invocabile dal DS è il riferimento al DMInterno 26/8/92, se le classi non sono superiori a 25 alunni.
 
Conclusioni
Sarà difficile immaginare una destrutturazione organizzativa fino a quando si continua a fare esclusivo riferimento alla classe per la determinazione degli organici. Con l'organico funzionale del personale docente sempre più ristretto, anche l'autonomia, che doveva determinare il supera­mento del concetto di "classe" come unità orga­nizzativa di tipo formale (DPR 275/99), appare solo un principio teorico. A ciò si aggiunge la logica economica delle leggi finanziarie che stanno alla base dei provvedimenti organizzativi. Sarà difficile contrastare un immaginario con mol­titudini di allievi stipati in aule che non riescono a contenerli.

 

Legislazione

Figure professionali