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Attività alternative RC

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica  e consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, secondo le modalità individuate dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987 e dalla Legge 25 marzo 1985, n. 121.

La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione con la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva.

La citata nota ricorda che l'insegnamento delle attività alternative "costituiscono un servizio strutturale obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l'obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica, evitando soluzioni ibride (non potranno essere ritenute lecite alcune soluzioni generalmente adottate dalle scuole, come l'inserimento degli alunni in altre classi e la semplice vigilanza da parte del personale ATA degli alunni).

LA SCELTA DEL DOCENTE
La nota del 7 marzo chiarisce che l'attività alternative deve costituire un servizio strutturale e obbligatorio. Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente incarica e all'interno dei locali della scuola.

I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati tra:

  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
  2. docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
  4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

In riferimento alle ore da assegnare ai docenti interni, l'USR Piemonte è intervenuto con un'apposita nota, con la quale chiede ai dirigenti scolastici di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Nella nota del 7 Marzo il ministero dell'economia delle finanze affronta anche la questione retributiva, affermando che si potrà ricorrere a finanziamenti aggiuntivi per:

  1. i docenti a tempo indeterminato che si dichiarano disponibili ad effettuare "ore eccedenti";
  2. i supplenti già titolari di contratto con i quali se ne stipula un ulteriore a completamento dell’orario d’obbligo ovvero appositamente assunti, non potendo ricorrere ad una delle precedenti ipotesi.

L'USR del Veneto ha emanato una circolare (21 settembre 2012) con la quale vengono dati ulteiori chiarimenti:

  • Nell’ipotesi 1) (personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
  • Nell’ipotesi 2) (docenti dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
  • Nell’ipotesi 3) (personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
  • Nell’ipotesi 4) (personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
    • scuola dell’infanzia (cap. 2156),
    • scuola primaria (cap. 2154),
    • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
    • scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

La circolare dell'USR, inoltre, rammenta che, nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti. Inoltre, le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

LA SCELTA DELLE FAMIGLIE

La scelta:

  • per la scuola dell’infanzia deve essere effettuata ogni anno scolastico a cura dei genitori;
  • per la scuola primaria  e secondaria di primo grado, deve essere effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione, pertanto solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico;
  • per la scuola superiore è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione. La scelta  ha valore per tutto il corso di studi.

Si precisa che è previsto  il diritto di modificare la scelta  per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni. Tale diritto dovrà essere esercitato dal genitore (tranne che per la scuola superiore dove sarà esercitato dallo studente).

Vale la pena ricordare, infine, che la recente sentenza 326 del TAR Molise sulla scelta della religione cattolica: il rispetto dei tempi previsti dall’articolo 9 comma 2 della legge n.121 del 1985 ha carattere organizzativo e si rivolge alla scuola, non essendo viceversa tesa né idonea a comprimere diritti costituzionalmente tutelati (la scelta della religione rientra tra i diritti inviolabili della persona umana, previsti in via generale dall’articolo 2 della nostra Costituzione). Pertanto gli alunni possono decidere di avvalersi dell’ora di religione o di optare per l’attività alternativa anche ad anno scolastico iniziato.

CONTENUTI
Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere.  Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell’Offerta Formativa) anche valutando le richieste dell’utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l’insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l’individuazione del docente.
Il  Dirigente scolastico deve sottoporre all’esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che dipende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica.
L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa  che siano  eventualmente rappresentati dagli studenti.
Il servizio è erogato secondo i principi generali contenuti nelle seguenti Circolari Ministeriali:
•    C.M. n. 128 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola materna”;
•    C.M. n. 129 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola Elementare”
•    C.M. n. 130 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola media”
•    C.M. n. 131 del 3.5.1986 “IRC e attività alternative nella scuola superiore”

VALUTAZIONE
Si segnala che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica  partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di  detti insegnamenti (cfr. Capo IV della c.m. 316 del  28.10.1987).  Al riguardo, si segnala che l’art. 2 dell’O.M. 42 del 6 maggio 2011 (istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio  di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/11) ha  previsto la valutazione degli alunni interni in sede di scrutinio finale da parte del Collegio Docenti (art. 2), pertanto rientrano nella valutazione  tanto l’insegnamento della Religione Cattolica quanto le attività alternative . 
Si ritiene utile evidenziare che quanto riportato nella presente nota si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica riguardi lo studio  e le altre attività individuali da svolgersi con l’assistenza di personale docente, come previsto dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

Legislazione

Figure professionali