Diritti sindacali
Con il D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e succ. modif. si è avviato il processo di privatizzazione del pubblico impiego.
All’art. 2 del citato decreto, infatti, si pone il principio dell’equiparazione delle fonti di disciplina per il rapporto di impiego pubblico e privato con l’espresso rinvio alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.
Da ciò discende l’integrale estensione a tutti i comparti del pubblico impiego dello Statuto dei lavoratori, L. 20-5-1970, n. 300.
Per il comparto scuola le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 29/93, dalla L. 300/70 e dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria che disapplica le disposizioni introdotte, in materia, dal D.Lgs. 297/94 (T.U. della scuola).
Quadro riassuntivo delle più importanti libertà sindacali può dirsi che ai pubblici dipendenti e, in modo specifico, al personale scolastico spettano:
— l’aspettativa per motivi sindacali. Il personale della scuola che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ha la possibilità di essere collocato in aspettativa per motivi sindacali;
— i permessi sindacali. Il personale che non sia collocato in aspettativa è, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzato ad assentarsi dalla scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni degli organi collegiali o per l’espletamento della normale attività sindacale (v. D.P.C.M. 27-10-1994, n. 770);
— il diritto di affissione. Le organizzazioni sindacali del personale della scuola possono disporre in ogni sede di istituzione scolastica gratuitamente di appositi spazi per l’affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale;
— il diritto di riunione e di assemblea. Il personale della scuola gode inoltre del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell’orario normale delle lezioni, nonché del diritto di svolgere assemblee sindacali in locali scolastici durante l’orario di lavoro salvo il caso in cui in quello stesso orario debbano essere effettuati esami o scrutini finali. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto, può essere tenuta, di norma, un’assemblea al mese e comunque non più di due;
— il diritto ad avere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro nelle forme consentite dalla legge;
— il diritto di sciopero. Il personale della scuola ha diritto a scioperare rientrando questa libertà in quelle concesse a tutti i lavoratori dalla Costituzione.
La questione dello sciopero del personale scolastico, tuttavia, assume degli aspetti peculiari per la forte conflittualità degli interessi contrapposti: da parte dell’insegnante v’è l’interesse alla massima libertà possibile nell’esercizio del diritto di sciopero; da parte dell’organizzazione scolastica v’è l’interesse alla massima continuità possibile nella erogazione del servizio scolastico, come presupposto per la continuità dell’azione educativa.
Con la L. 12-6-1990, n. 146 contenente norme per "garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali" si afferma anche l’esigenza di garantire, in caso di sciopero, un "servizio minimo" ed, inoltre, l’effettuazione delle prestazioni indispensabili.
- Accedi per poter commentare