Salta al contenuto principale

Educazione parentale

Per educazione parentale si intende la possibilità per i genitori di provvedere, o privatamente o direttamente, all’istruzione dei ragazzi in obbligo scolastico. I genitori devono dimostrare di avere capacità “tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.” La materia è normata dagli articoli 111 e 112 del testo unico della scuola, DLgs 297/94, che limita questa possibilità esclusivamente fino al conseguimento della licenza media.

In questo quadro la CM 101/10 stabilisce (confermata dalla CM 110/2011) che:

  •  il dirigente scolastico competente ha l’onere di accertare la fondatezza dell’annuale dichiarazione sulla capacità tecnica ed economica dei genitori;
  •  il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.

La nota integrativa, sulla base di una “interpretazione logico sistematica” della normativa sull’obbligo di istruzione (legge 296/06 comma 622, e art. 3 commi 2 e 3 del DM 139/07) e di un recente parere espresso dal Consiglio di Stato, stabilisce che l’educazione parentale può essere effettuato fino ai 16 anni con il conseguimento dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.

Legislazione di riferimento

La costituzione italiana
(...)
Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34 - La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piú alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Decreto Legislativo 297/94 
(...)
Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Circolare ministeriale n. 85 Prot. n. 17005 del 3/12/2004 
(...)
E. Esame di idoneità alla classe successiva
La materia degli esami di idoneità è disciplinata dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il previgente ordinamento.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria. La sessione di esami è unica e viene sostenuta presso la scuola statale o paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il corso di studi.
In considerazione del fatto che il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di I grado non avviene più per esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di idoneità per la frequenza
del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado.
Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
Le istituzioni scolastiche fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione.
Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell'anno scolastico in corso.
Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Per l'ammissione alle classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni provenienti da scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di idoneità. Possono chiedere di sostenere detti esami i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che abbiano conseguito il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale, nonché i candidati che abbiano conseguito detto passaggio, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 
(...)
Art. 1. comma 4 Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005 
(...)
Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola vicina alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni interessati all'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali o paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la circolare ministeriale n. 85/2004 e integrate con la successiva circolare n. 10/2005, con riserva di eventuali aggiornamenti, qualora dovessero rendersi necessari.

Prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 avente per oggetto: Anno scolastico 2006/2007 
- Iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
(...)
Si ritiene, inoltre, utile precisare che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della normativa di riferimento, gli alunni soggetti all'obbligo scolastico, che si avvalgono dell'istruzione privata, assicurata presso strutture scolastiche organizzate (scuole private non paritarie), non sono tenuti a sostenere, al termine di ciascun anno scolastico, esami di idoneità alla classe successiva, ivi compresi, al termine della scuola primaria, gli esami di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di I grado.
In tal caso, pertanto, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere, di cui al decreto legislativo n. 76/2005, è sufficiente che i genitori, che si sono avvalsi di tale facoltà, producano, al termine di ciascun anno scolastico, all'istituzione scolastica statale di riferimento una attestazione rilasciata dalla scuola privata non paritaria circa la frequenza della scuola medesima.
L'obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico permane, invece, nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell'istruzione paterna, ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella impartita in scuole statali o paritarie.

Protocollo 1147 del 7/2/2006 
In relazione a quanto riportato sulla stampa nazionale sulla questione relativa agli esami di idoneità per gli alunni i cui genitori si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di impartire l'istruzione privata o familiare, pare opportuno fornire precisazioni sull'effettiva valenza delle disposizioni contenute nella nota citata in oggetto.
Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica o economica.
La specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua disciplina compiuta e gli interventi della scrivente sono stati ispirati all'unico fine di fornire indicazioni operative per evitare comportamenti diversificati sul territorio. In tal senso la nota n. 777 citata va letta in un unico contesto con la precedente nota n. 5693 del 20.6.2005 di cui costituisce sviluppo ed integrazione.
Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità, oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusi va competenza delle scuole statali e paritarie. E' del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie.
Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso.
A maggior ragione l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria. Si resta a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore necessità.

Circolare n. 74 21 dicembre 2006 
(...)
9. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di
residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell’istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 del 31 agosto 2006.
In merito, pertanto, si precisa che:
- gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'istituzione privata;
-a decorrere dal prossimo anno scolastico 2007-2008 potranno sostenere l'esame di idoneità per il passaggio ad una classe della scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni che frequentano la classe di accesso;
- limitatamente al presente anno scolastico è possibile l'esame di idoneità alla seconda classe di alunni in età anticipata;
-sono comunque fatti salvi i diritti di accesso a classe successiva, mediante esame di idoneità, degli alunni che attualmente già frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata rispetto all'obbligo ordinario.
Si ricorda fin d'ora che l'Amministrazione procederà all'attuazione di indagine ispettiva sul ricorso all'istruzione familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un'attenta considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita per tutti.
Procederà altresì all'inserimento nelle rilevazioni integrative di un'apposita funzione per l'acquisizione dei dati relativi ai due elementi oggetto di indagine.

Circolare Ministeriale 32 del 14 marzo 2008 
Oggetto: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008
(…)
3. Scuola primaria
(…)
3.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria
Gli alunni che assolvono all'obbligo attraverso l'istruzione familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi - o presso scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del territorio.

Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice e corredate dal programma dell'attività svolta, devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole statali o paritarie entro il 30 aprile.

Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all'anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.

4. Scuola secondaria di I grado
(…)
4.5. Disposizioni per particolari tipologie di alunni
(…)
d Candidati esterni
In base al divieto contenuto nell'art. 1-bis, c. 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo cui "Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali", gli studenti che stanno frequentando la 3.a classe presso scuole non statali e non paritarie, devono presentare domanda per sostenere l'esame presso scuole statali o paritarie entro il 10 aprile.

Per qualsiasi candidato esterno che intenda sostenere l'esame di Stato presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le disposizioni previste dal comma 6, art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: "All'esame di Stato … sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età." Anche per tali candidati esterni vale la data del 10 aprile 2008 come termine ultimo per la presentazione delle domande per sostenere l'esame di Stato presso scuole statali o paritarie.

C.M. n.101 del 30 dicembre 2010

b) Modalità di assolvimento
L’obbligo di iscrizione e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.

Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione - da rinnovare anno per anno - di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, devono iscriversi alla classe prima di un istituto secondario di secondo grado. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto-dovere di cui al decreto legislativo n. 76/2005.

Nota minist. n. 781 del 4 febbraio 2011
Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2011/2012 - Precisazioni.

Ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012, si forniscono le seguenti precisazioni.

Educazione parentale e obbligo d’istruzione

In relazione ad alcuni quesiti riguardanti la possibilità per gli studenti di assolvere all’obbligo d’istruzione mediante l’educazione parentale si rappresenta quanto segue.

La C.M. n. 101/2010 riferisce l’istituto dell’istruzione familiare al segmento formativo del primo ciclo, senza precisare se l’istruzione parentale possa valere per l’intera fascia dell’obbligo.

Al riguardo, la lettura coordinata della normativa, nonché un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19-1-2011, n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l’istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica.

Infatti, se l’art.111 del decreto legislativo n.297/1994 riferiva letteralmente la possibilità di tale tipologia educativa alla scuola elementare e media, il successivo art.112 considerava assolto l’obbligo scolastico con il conseguimento del diploma di licenza media ovvero, nel caso di mancato conseguimento, con il compimento del quindicesimo anno di età, a condizione che lo studente dimostrasse di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo,

Tali disposizioni devono essere interpretate anche alla luce della successiva legislazione che ha elevato l’obbligo da otto a dieci anni.

In particolare, l’articolo 1, comma 622, della legge 27-12-2006, n. 296 prevede che << L’istruzione impartita per meno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata ameno triennale entro il diciottesimo anno di età>>.

Il medesimo comma 622 della legge n.296/2006 prevede inoltre che <<L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore>>.

Infine l’art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti.

Pertanto, da una interpretazione logico sistematica della normativa deriva che l’educazione parentale si riferisce a tutta la fascia dell’obbligo di istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.

Iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale

Com’è noto, l’Intesa Stato Regioni raggiunta il 16 dicembre 2010, in sede di Conferenza Unificata, ha previsto nelle allegate Linee Guida che gli istituti professionali possano realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale in via sussidiaria, secondo due differenti tipologie di sussidiarietà, integrativa o complementare.

La definizione della tipologia di offerta formativa sussidiaria è rimessa agli accordi territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali.

Pertanto, laddove tali accordi non venissero adottati entro il 12 febbraio 2011, termine di scadenza per le iscrizioni, gli istituti professionali interessati potranno accogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con riserva, in attesa di conoscere le determinazioni assunte dall’Ente Regionale.

Ad ogni buon conto, per ragioni legate alla gestione degli organici della scuola secondaria di secondo grado, le riserve dovranno essere sciolte entro il 15 marzo 2011.

Quindi gli Uffici Scolastici Regionali si faranno parte attiva presso i competenti Assessorati delle Regioni, al fine di pervenire in tempi rapidi alle intese territoriali.

Iscrizione ai licei musicali e coreutici

Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare senz’altro accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nell’anno scolastico 2010/11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Si fa, invece, riserva di fornire ulteriori istruzioni circa l’accoglimento delle iscrizioni presso le nuove sezioni di liceo musicale e coreutico previste dai piani regionali di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2011/12. Infatti sono in corso le necessarie verifiche di compatibilità delle nuove istituzioni con le risorse di organico.

Corsi per adulti

Il paragrafo della CM n.101/2010, relativo alle iscrizioni ai corsi per adulti, deve essere integrato nel senso che le iscrizioni sono finalizzate, oltre che alle tipologie di attività e corsi ivi previste, anche al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sentenza del Consiglio di Stato n° 579 del 19.01.2011

Circolare Ministeriale 29 dicembre 2011, n. 110

2.B) Modalità di assolvimento

L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere  all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Legislazione

Figure professionali