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redazionale
Figure principali
Di seguito si illustrano i principali istituti e le figure professionali previsti dal d.1gs. n.81/08, in particolare dall’art. 2, che si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, con specifico riferimento alla scuola.
Datore di lavoro: nelle pubbliche amministrazioni, indicate all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/0l, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, preposto ad un ufficio dotato di autonomia gestionale. Si riconferma, dunque, che nella scuola il datore di lavoro è il dirigente ex DM n. 292/96 e DM n. 382/98. Tra gli adempimenti obbligatori del datore di lavoro non sono oggetto di delega la valutazione dei rischi e l'elaborazione del corrispondente documento nonché la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi.
Lavoratori: nella scuola si qualificano lavoratori i soggetti che prestano servizio dipendente con rapporto di lavoro subordinato, ad essi sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si utilizzano laboratori, attrezzature di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, agenti chimici, fisici e biologici limitatamente ai tempi di effettiva applicazione ai laboratori e alle attrezzature. Il d.lgs. n. 81, all'art. 4, prescrive, comunque, che gli allievi degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di formazione professionale non sono computati ai fini dell'individuazione del numero dei lavoratori a partire dal quale conseguono particolari obblighi a carico del datore di lavoro.
Medico competente: medico, in possesso di specifici requisiti professionali, nominato dal datore di lavoro, che effettua la sorveglianza sanitaria e collabora col datore di lavoro in sede di valutazione dei rischi.
Buone prassi: soluzioni organizzative coerenti col vigente quadro normativo e con le prescrizioni tecniche, volontariamente adottate e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono elaborate dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, allo stato, disciplinati dal CCNL Comparto Scuola 29.11.07.
Servizio di prevenzione e protezione: il servizio è costituito dal responsabile e dagli addetti, individuati in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche del luogo di lavoro. Il responsabile e gli addetti devono essere posti in condizione di svolgere, al meglio, gli adempimenti di competenza, garantendo tempi e mezzi adeguati, e non possono subire pregiudizi a causa dell'espletamento dell'incarico affidato. Il servizio è preposto all' individuazione e alla valutazione dei rischi elaborando misure di prevenzione e protezione finalizzate alla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro. Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, fornisce ai lavoratori le informazioni prescritte (art. 36), partecipa alle consultazioni in materia e alla riunione periodica ex art. 35 d.1gs. n. 81/08.
Negli istituti di istruzione il dirigente scolastico (datore di lavoro), che non opti per lo svolgimento diretto del servizio, designa il responsabile tra il personale interno alla scuola, disponibile e in possesso dei requisiti professionali prescritti all'art. 32 d.lgs. n. 81/08,ovvero tra il personale di altra scuola, parimenti in possesso dei requisiti prescritti, disponibile ad operare in una pluralità di istituti. In mancanza di personale esperto e disponibile all'interno della scuola, gruppi di istituti scolastici possono avvalersi, in comune, di un unico esperto esterno stipulando una convenzione con l'ente locale proprietario dell'edificio o, in subordine, con enti e istituti specializzati ovvero mediante un contratto d'opera concluso con un esperto esterno libero professionista. Il dirigente che ricorre ad un esperto esterno deve, comunque, organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Qualora provveda personalmente al servizio, il dirigente è tenuto alla frequenza di corsi di formazione della durata di 16/48ore: i contenuti dei corsi sono definiti dalla Conferenza Stato Regioni. Fino a nuovo accordo definito in sede di Conferenza conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 DM Lavoro 16 gennaio 1997.
Gestione emergenze, primo soccorso, prevenzione incendi: il dirigente scolastico organizza i rapporti con i competenti servizi pubblici in materia di gestione emergenze, primo soccorso, salvataggio, lotta antincendi e designa i lavoratori addetti alle suindicate attività all'interno della scuola tenendo conto delle dimensioni della scuola e dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificati motivi, devono essere individuati in numero sufficiente, hanno diritto ad un 'adeguata formazione e a idonee attrezzature. Con riferimento alla gestione emergenze il dirigente programma le misure necessarie (es. piano di evacuazione) ad evitare un pericolo grave e immediato. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, si allontana dal posto di lavoro non può subire pregiudizi. Neanche può subire pregiudizi, a meno che non sia incorso in una grave negligenza, se, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il funzionario sovraordinato, adotta autonomamente le misure necessarie ad evitare il pericolo. Per quanto attiene al primo soccorso il dirigente, consultato il medico competente, adotta i provvedimenti necessari in materia e predispone i rapporti con i servizi esterni per l'assistenza medica e il trasporto dei lavoratori infortunati.
Gli standard minimi delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti e la formazione del personale addetto sono definiti dal DM 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento. In tutti i luoghi di lavoro devono essere adottate misure idonee a prevenire gli incendi e a tutelare l' incolumità dei lavoratori trattandosi di attività di preminente interesse pubblico e di esclusiva competenza statale, finalizzate a garantire, su tutto il territorio nazionale, la sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone, la tutela dei beni e dell'ambiente. Fino a quando non saranno definiti i decreti applicativi del Ministero dell'Interno e del Lavoro, continua a trovare applicazione il d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139 e il DM Interni 10 marzo 1998 in materia di criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro.
Sorveglianza sanitaria: viene effettuata dal medico competente d'ufficio nei casi previsti dalla vigente normativa e dalle direttive europee ovvero su richiesta del lavoratore. Consiste in una visita medica predisposta nelle seguenti ipotesi: a) visita medica preventiva per verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità alla mansione; b) visita periodica, di regola annuale, per controllare lo stato di salute del lavoratore nonché l'idoneità alla mansione specifica; c) visita medica su richiesta del lavoratore corre lata, a giudizio del medico competente, ai rischi professionali e alle condizioni di salute, finalizzata ad accertare l'idoneità alla specifica mansione svolta; d) visita medica connessa al cambio di mansioni per verificare l'idoneità alle nuove mansioni; e) visita medica connessa alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le visite mediche sono a carico del datore di lavoro o dell'amministrazione di appartenenza nel settore pubblico e comprendono gli esami clinici e biologici nonché le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente. Si concludono con i seguenti giudizi: a) idoneità alla mansione; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Il dirigente, in presenza di un giudizio di non idoneità alla mansione specifica, utilizza il lavoratore, ove possibile, in altra mansione compatibile con lo stato di salute accertato. Il lavoratore utilizzato in mansioni inferiori conserva la qualifica e la retribuzione originaria; al lavoratore utilizzato in mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme ex art. 2103 codice civile e art. 52 d.lgs. n. 165/01. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, all'organo di vigilanza (commissione medica operante presso l' ASL territorialmente competente) che può disporre la conferma, modifica o revoca del giudizio.
Documento di valutazione dei rischi: il documento viene predisposto dal dirigente (datore di lavoro), in collaborazione con il responsabile servizi prevenzione e protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Esso, redatto a conclusione delle attività di valutazione dei rischi e avente data certa, deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute che intervengono nel corso dell' attività lavorativa con indicazione dei criteri di valutazione adottati; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché degli interventi programmati per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;
c) l'indicazione delle procedure finalizzate all'attuazione delle misure e delle figure istituzionali preposte ai suindicati adempimenti, in possesso di adeguate competenze e poteri;
d) l'indicazione del responsabile servizi prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), del medico competente;
e) l'individuazione delle mansioni che espongono il lavoratore a rischi specifici e richiedono accertate capacità professionali, specifiche esperienze, adeguata formazione e addestramento.
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute che intervengono nel corso dell' attività lavorativa con indicazione dei criteri di valutazione adottati; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché degli interventi programmati per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;
c) l'indicazione delle procedure finalizzate all'attuazione delle misure e delle figure istituzionali preposte ai suindicati adempimenti, in possesso di adeguate competenze e poteri;
d) l'indicazione del responsabile servizi prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), del medico competente;
e) l'individuazione delle mansioni che espongono il lavoratore a rischi specifici e richiedono accertate capacità professionali, specifiche esperienze, adeguata formazione e addestramento.
Rappresentante per la sicurezza: ai sensi dell'art. 47, comma 5°, d.lgs. n. 81/08 il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i tempi di lavoro retribuiti e gli strumenti per l'espletamento dell'incarico sono definiti in sede di contrattazione collettiva. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con l'incarico di responsabile o addetto ai servizi di prevenzione e protezione. Il rappresentante dei lavoratori può proporre ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate e gli strumenti utilizzati non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La vigilanza sulla applicazione della normativa finalizzata alla salute e sicurezza dei lavoratori viene esercitata dall' ASL territorialmente competente e, in materia di prevenzione incendi, dai vigili del fuoco.
Il CCNL Comparto Scuola 29.11.07, all'art. 73, definisce le modalità di elezione e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per l'elezione rinvia all'Accordo Quadro 10 luglio 1996. Le prerogative del RLS vengono individuate come segue:
· accesso ai luoghi di lavoro;
· consultazione da parte del dirigente scolastico (datore di lavoro);
· diritto di ricevere informazioni e documentazione sulla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze pericolose in uso alla scuola, le attrezzature, gli ambienti, l' organizzazione del lavoro, la certificazione relativa all' idoneità degli edifici, agli infortuni e malattie professionali;
· diritto alla formazione sulla base di un programma minimo di 32 ore e dei contenuti previsti dal DM Lavoro 16.1.1997. L'organismo paritetico regionale ha facoltà di proporre percorsi aggiuntivi di formazione;
· tutela prevista per i rappresentanti sindacali;
· utilizzo di permessi nel limite di 40 ore annue pro capite per l'espletamento degli adempimenti di competenza.
Attività di informazione e formazione: i lavoratori devono conoscere i nominativi del responsabile e degli addetti servizi prevenzione e protezione, del medico competente, degli incaricati della gestione emergenze, primo soccorso, prevenzione incendi e ricevere adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività svolta nonché sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dai luoghi di lavoro. Gli stessi devono essere, altresì, formati sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione sul luogo di lavoro, diritti e doveri delle varie figure professionali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, rischi specifici del settore o comparto di appartenenza. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti in sede di Conferenza Stato Regioni.
Allo stato i contenuti minimi della formazione sono individuati dal DM Lavoro 16 gennaio 1997. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti si realizza durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli stessi. I lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, salvataggio, primo soccorso, gestione emergenze (es. evacuazione dai luoghi di lavoro) devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un periodico aggiornamento. Allo stato, continua a trovare applicazione il DM Interni 10 marzo 1998.
I requisiti di formazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono indicati all' art. 32 d.1gs. n. 81/08. Gli stessi sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento. I soggetti in possesso di una delle lauree tecniche previste al citato art. 32, comma 5°, d.lgs. n. 81/08 sono esonerati dalla formazione iniziale.
Attrezzature munite di video terminali: si definiscono lavoratori addetti ai videoterminali i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali (art. 173 d.lgs. n. 81/08) in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali detratte le pause. In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, gli stessi hanno diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al video terminale. Le pause costituiscono parte integrante dell'orario di lavoro e non possono essere cumulate all'inizio e al termine della giornata lavorativa. Il dirigente (datore di lavoro) nel documento di valutazione dei rischi esamina i posti di lavoro con riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale e adotta le misure necessarie per eliminare i rischi rilevati. Il medico competente sottopone i lavoratori medesimi a visite periodiche (biennali per i lavoratori ritenuti idonei alla mansione con prescrizioni o limitazioni o che abbiano superato 50 anni di età; quinquennali negli altri casi). La sorveglianza sanitaria viene effettuata con particolare riferimento ai rischi per la vista, gli occhi e l'apparato muscolo-scheletrico.
Rapporti con gli enti locali: il DM Pubblica Istruzione n. 382/98, dopo aver ricordato che per gli interventi di tipo strutturale è sufficiente la richiesta formale di adempimento rivolta all' Ente locale, auspica iniziative di raccordo promosse dall'autorità scolastiche competente per territorio e rammenta, altresì, la regola in base alla quale, in caso di pericolo grave e imminente, incombe al Capo di Istituto l'adozione dei provvedimenti di emergenza resi necessari dalle circostanze contingenti (v. art. 396 T.U. n. 297/1994) informandone tempestivamente l'ente locale.
L'organismo paritetico regionale (art. 74) è costituito dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale, trattanti a livello regionale. Esso ha il compito di promuovere iniziative di formazione, destinate a tutti i lavoratori, e di risolvere, salva ogni azione giurisdizionale, le controversie relative all'applicazione delle nonne sulla sicurezza, legislative e contrattuali.
L'osservatorio nazionale paritetico sulla sicurezza (art. 75) ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, formulare proposte di innovazione normativa, garantire un raccordo con gli organismi istituzionali operanti, a livello nazionale, in materia di salute e sicurezza.
Le recenti disposizioni
Si precisa, infine, che ai sensi del regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione (DPR n. 260/07) il monitoraggio sulla edilizia e sicurezza degli edifici scolastici rientra nelle competenze degli Uffici Scolastici Provinciali. Fino a nuova disposizione, adottata per effetto del d.lgs. n. 81/08, continuano a trovare applicazione per le istituzioni scolastiche i regolamenti emanati con i DM Pubblica Istruzione n. 292/96 e n. 382/98.
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