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Lo smaltimento dei rifiuti

Riferimenti legislativi

Le scuole debbono ottemperare alla disciplina generale prevista in materia.
Il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (cioè il D.I. n. 44/01), all'articolo 51, prevede che "qua­lora nell'esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il diri­gente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessio­nari idonei al trattamento di rifiuti. È consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smalti­mento pubblico".
Il regolamento prioritaria­mente indica eventuali accordi con soggetti pubblici idonei al trattamento dei rifiuti; nei casi di assenza del servizio pubblico si potrà far ricorso a quello dei privati.
La disciplina in materia ambientale ha avuto un importante riordino con il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successi­ve modificazioni e integrazioni. È rimasta comunque in vigore la disciplina di cui al D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 relativa ai rifiuti delle appa­recchiature elettriche ed elettroniche.

 

I rifiuti pericolosi delle scuole

I rifiuti pericolosi prodotti dalla scuola dovran­no essere individuati nell'ambito dei rifiuti pericolosi di cui all'elenco dei codici identifi­cativi CER 2002 contrassegnati con asterisco allegati al D. Lgs. 152/2006.
Per esempio sono rifiuti pericolosi le sostan­ze chimiche di scarto prodotte nell'ambito delle esercitazioni dei laboratori di chimica, o dalle aziende speciali, o dalle aziende agrarie. Tali rifiuti sono costituiti da sostanze pericolose com­prese le miscele di sostanze chimiche di labora­torio e troveranno riferimento nell'elenco CER 2002 codice rifiuto 160506.
Per questi rifiuti si dovrà applicare la normati­va generale di cui al D. Lgs. 152/2006 che preve­de lo stoccaggio interno dei prodotti pericolosi, secondo gli standard previsti dalla Legge, e la successiva consegna dei prodotti stessi alle aziende incaricate del trasporto.
Per trasportare questi rifiuti è prevista la com­pilazione di un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti ele­menti:
a)   nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b)   origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c)   impianto di destinazione;
d)   data e percorso dell'istradamento;
e)   nome ed indirizzo del destinatario.
Tale formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal pro­duttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere pres­so il produttore o il detentore e le altre tre, contro­firmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal traspor­tatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Le copie del formulario devono essere con­servate per cinque anni.
Inoltre è previsto che, durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi debbano essere imballati ed etichettati in conformità con le nor­me vigenti in materia.
Per questi rifiuti è infine prevista la compila­zione di un registro di carico e scarico degli stes­si e la relativa denuncia annuale (Modello MUD), ai sensi dell'art. 190 del citato D. Lgs. 152/2006.
Ovviamente la legge prevede, per questi rifiu­ti, sia il divieto di abbandono sul suolo e nel suo­lo, sia il divieto di immissione, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Chiunque viola questi divieti, oltre alla appli­cazione delle sanzioni previste dalla Legge stes­sa, è tenuto a procedere alla rimozione, al recu­pero o allo smalti mento dei rifiuti ed al ripristino dello stato originario dei luoghi.
 
Questa normativa, però, non si applica a tutti i tipi di rifiuti pericolosi.
Infatti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cioè i c.d. rifiuti di tipo RAEE (per esempio PC, monitor, stampanti, lampadine nor­mali e a risparmio energetico, ecc.) sono discipli­nati da una normativa speciale, cioè il D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.
Per quanto riguarda gli adempimenti ammini­strativi il D. Lgs. 151/2005 non prevede l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati che scaricano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni­che, di tenere alcun registro di carico e scarico, né di compilare ed inviare una denuncia annuale tipo MUD.
Pertanto, lo scarico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle scuole risulterà dalle normali annotazioni sui registri di carico e scarico interni della scuola stessa.
File allegati
rifiuti.pdf (136.24 KB)

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