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La scuola a "caccia" di fondi: sponsorizzazioni e fundraising

pubblicato da admin il Lun, 10/07/2013 - 19:58

La scuola degli ultimi 15 anni ha perso gradualmente il carattere di servizio pubblico “gratuito”, come continua a recitare l’art. 34 della Costituzione. La situazione finanziaria delle scuole, mai florida dalla notte dei tempi, ha avuto un progressivo degrado con il ridimensionamento e l’autonomia scolastica, che sono stati, alla luce degli ultimi anni, solo un espediente per contenere le spese sacrificando la qualità didattica. Con l’avvento della congiuntura economica, nel 2008, all’effetto razionalizzazione/risparmio interno si è sommato il progressivo impoverimento di tutta la società di massa.

L’idea di migliorare le risorse finanziarie della scuola attingendo altrove è diventata una scelta obbligata, non solo della scuola privata, ma anche di quella statale. Oggi nella stragrande maggioranza delle scuole statali le famiglie pagano  le visite guidate e i viaggi di istruzione, pagano attività di esperti, spesso operanti durante l’orario curricolare; pagano un contributo “volontario” di iscrizione e pagano spesso anche materiale didattico oltre la normale pianificazione delle risorse. Le modalità vanno dalla richiesta diretta, al tradizionale mercatino di Natale o di fine anno, fino al più sottile “se non partecipa alla settimana bianca non avrà nessuna conseguenza dal punto di vista della valutazione; se partecipa acquisisce dei crediti”.

Non esiste un termine della lingua italiana che riassuma le azioni del richiedere donazioni, finanziamenti, fondi, come invece è la parola inglese fund-raising. Nel significato proprio del termine, i fondi vengono richiesti e destinati a finalità benefiche, politiche, collettive (non profit).
Non si tratta certamente di speculazione da parte delle scuole, anche se non mancano puntualizzazioni del MIUR, del MEF o dei TAR. Sui contributi delle famiglie il MIUR ha precisato, con la nota 312/2012, che i contributi sono volontari, diversi dalla tasse scolastiche  e dai rimborsi dell’assicurazione (che sono obbligatori), devono essere usati per l’ampliamento dell’offerta formativa e non per il funzionamento ordinario.

Ha suscitato qualche eco sulla stampa nazionale la sentenza con cui il TAR Puglia (n. 4312 del 28 dicembre 2010) si è pronunciato sulla delicata materia delle sponsorizzazioni di arredi scolastici, ritenendola legittima come principio.

Controversa è la situazione delle scuole statali in merito al 5x1000 da richiedere alla agenzia delle Entrate, che ha portato alla creazione di onlus o associazioni di genitori a sostegno delle scuole.

I tentativi delle scuole di esperire modalità “creative” nella raccolta di fondi da famiglie e privati afferiscono alla necessità di mantenere standard di qualità e garantire esperienze ed attività che altrimenti non si possono realizzare. La scuola è una impresa sociale.  Vuol dire che la scuola deve poter garantire che il servizio educativo sia per tutti. Quindi le richieste delle scuole, dal punto di vista sociale, sono delle “buone cause”, che non dovrebbero suscitare reazioni negative, a parte quelle ideologiche sul rispetto del dettato costituzionale.

Vediamo quali sono gli strumenti principali:

  • richieste dirette e finalizzate
  • contributi”volontari” finalizzati
  • eventi che si ripetono annualmente
  • eventi “speciali”
  • mercatini
  • pubblicazioni, giornalini
  • contratti di cessione di servizi
  • sponsorizzazioni
  • merchandising (esempio)
  • fundraising

I fondi vengono richiesti e destinati a finalità benefiche, politiche, collettive (non profit).
Se il risultato della ricerca di fondi è invariabilmente ricevere gli stessi, la causa del contratto con cui i fondi vengono dati e ricevuti non è unitaria. La causa può infatti essere di mera liberalità (la dazione non è controbilanciata da alcun vantaggio, è puramente gratuita) oppure di scambio (la dazione è finalizzata ad ottenere un vantaggio ad essa correlato). Nei contratti di scambio danti un gettito patrimoniale rientrano tutti i contratti attivi, quei contratti che comportano una entrata, in cambio di diverse tipologie di prestazioni: concessione d’uso di spazi “fisici” o informatici; vendita di prodotti realizzati dalla scuola.
Nella tipologia contrattuale è necessario distinguere:
- il regime civilistico (il contratto dipende dalla volontà delle parti: dunque la scuola può scegliere);
- il regime amministrativistico (attiene alla fase pre-negoziale di scelta del contraente - dipende dal tipo di contratto prescelto: applicabilità del D.Lgs. n. 163/2006);

 

LA SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, costruito sulla prassi e sugli usi del commercio, avente una potenziale funzione pubblicitaria.
E’ un contratto consensuale (si perfeziona con l’accordo), a titolo oneroso (l’erogazione non è per spirito di liberalità né è gratuita) e a prestazioni corrispettive con contenuto patrimoniale.
Il cosiddetto contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto - il quale viene detto “sponsorizzato” si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso dell’immagine pubblica può anche prevedere che lo “sponsee” tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto di commercializzazione. L’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., e corrisponde all’affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell’immagine personale.
Il contratto di sponsorizzazione è nell’abbinamento tra l’uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato.
Ha origini nel diritto al nome, tutelato dall’ordinamento giuridico sul piano pubblicistico (per effetto della normativa penale recata dagli artt. 494-496 e 651 c.p.), e civilistico (in  base all’art. 7 c.c. e D.Lgs. n. 196/2003) e con ricorso al rimedio generale predisposto dall’art. 2043 c.c., in presenza dell’uso indebito del nome che abbia provocato un pregiudizio al titolare del diritto.
La capacità dell’ente pubblico di concludere contratti di sponsorizzazione è dapprima ammessa sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale e poi dalla legge (art. 43 L. 23 dicembre 1997, n. 449). La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507, ha dichiarato la legittimità costituzionale della disposizione. Il DI 44/2001 ne ha codificato l’uso nella scuola.
L’articolo 43, l. 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” recita:
“Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”.
Tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. (...)“.
Devono risultare esclusi conflitti d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata (la norma non chiarisce se il conflitto d’interessi vada valutato in astratto o in concreto) a salvaguardia dell’immagine.
Deve aversi un risparmio di spesa il bene “nome” è suscettibile di valutazione economica.
Anche in caso si sponsorizzazione della PA, si realizza l’abbinamento tra nome e immagine dello sponsee e marchio dello sponsor.
L’art. 41 del DI. n. 44/2001 si occupa dei contratti di sponsorizzazione, confermando la capacità delle Istituzioni Scolastiche di stipulare tali contratti.
1. Le Istituzioni Scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. È accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.
3. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Si prevede il divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti “le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola”.
La disposizione è idonea ad escludere la sponsorizzazione a fronte di ogni potenziale conflitto di interessi, sia in astratto (in relazione alla oggettiva e preesistente area di attività dello sponsor) che in concreto (in relazione alla specifica e contingente valutazione di opportunità).

Non sono in astratto compatibili le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici;
- materiale pornografico o a sfondo sessuale; o messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Così ha stabilito opportuna giurisprudenza (TAR Puglia - Bari Sez. Il - Sent. 28 dicembre 2010 n. 4312).
Nella distribuzione della competenza amministrativa fra gli organi della scuola, l’attività negoziale in ordine al contratto di sponsorizzazione spetta al Dirigente Scolastico, nell’ambito di “criteri e limiti” previamente ed astrattamente dettati dal Consiglio di istituto (art. 33, comma 2, Lett. 1) DI. n. 44/2001.

Anche le regole procedurali per la scelta dello sponsor vanno indicate nel Regolamento del Consiglio di Istituto.
Questi i vincoli legislativi:
1) Art. 12 L. n. 241/1990 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nel forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
“Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui sia parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’Allegato I [...] ovvero i servizi di cui all’Allegato II ovvero forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor [..] (cd sponsorizzazione tecnica)”.

 

IL FUNDRAISING

La scuola è uno dei beni comuni maggiormente percepito dalla comunità. Per quanto è criticabile la qualità della scuola in Italia è sicuramente ritenuto un bene intoccabile e indispensabile.
A scuola ci sono i nostri figli che oggi sono i soggetti a maggiore rischio e il cui futuro è messo in forte discussione e quindi essa si occupa di un soggetto sul quale siamo fortemente sensibilizzati.
La scuola è un’istituzione comunitaria. È un luogo di comunità per vocazione, fortemente radicato sul territorio che ha il potere di entrare naturalmente in tutte le case, in tutte le famiglie.
È un pezzo essenziale del welfare di cui oggi sentiamo con preoccupazione il venir meno e per il quale vi è una crescente voglia di attivarsi.

La Scuola quindi va ritenuta a tutti gli effetti una frontiera molto importante per il mondo del fundraising e neanche tanto lontana. Sono molti infatti gli aspetti che rendono rilevante il potenziale di fundraising del mondo della Scuola.

Dopo la scuola privata, anche la scuola statale comincia a rivolgersi al fundraising. La promozione e l’incentivazione del fundraising rappresenta un progetto complesso in cui  c’è bisogno di formazione, professionalizzazione, assistenza.

Massimo Coen Cagli nell’articolo”Fundraising e Scuola: 4 compiti da fare prima di riaprire Fundraising” indica 4 condizioni perché funzioni il fundraising nelle scuole

“A mio avviso sono 4 e sono compiti che le scuole dovrebbero fare subito prima di riaprire le attività.

  1. È necessario acquisire una più forte identità sociale. L’identità tecnico-amministrativa burocratica, tipica della Pubblica Amministrazione non è la veste più adatta per venire al banchetto della raccolta fondi. Peraltro la Scuola ha alle sue spalle una forte storia sociale fatta di scuole popolari, imprese di formazione non profit e una presenza significativa di comitati di genitori (che sono previsti dalla Legge). Inoltre la Scuola non è solo un servizio ma un luogo di socializzazione e di socialità, un’istituzione della società civile o come diciamo adesso un bene pubblico. Perché ad esempio le scuole non si dotano di un brand che connoti la sua natura sociale come avviene in quasi tutte le scuole del mondo? Non è meglio che chiamarsi “Plesso XII” o “Istituto Comprensivo 32”?
  2. È necessario radicarsi nella comunità. Questo è possibile solo se facciamo entrare la comunità nella scuola e se portiamo questa dentro la comunità anche al di là dello stretto mandato istituzionale. Integrarsi pienamente nella comunità vuol dire inserire la scuola in reti sociali relazionali e di interesse che possono veicolare in modo efficace la causa sociale dell’istruzione proprio perché largamente condivisa. Ho proposto ai partecipanti di confrontare le loro presentazioni istituzionali (i loro siti, ad esempio) con quello di un “distretto scolastico” di Seattle: tra i due c’è un abisso perché il primo appare un arido servizio scolastico e il secondo sembra il paradiso della comunità. Anche se fanno le stesse cose!
  3. È essenziale mettere al centro del fundraising la produzione di valore sociale aggiunto e non il mero bisogno gestionale. Altrimenti si rischia di fare campagne minimaliste basate sulla mera carità come nel caso della pessima campagna di Scottex (regalare la carta igienica alle scuole, manco fosse ospite della Caritas!). Innovazione tecnologica, programmi didattici avanzati, attività sociali e paradidattiche. Esperienze di incontro con il mondo del lavoro. Non manca certo la materia prima per chiedere soldi dando al donatore non tanto la possibilità di non “far chiudere” le scuole ma di produrre un’offerta di servizi di qualità.
  4. Infine, è necessario che la Scuola si doti di una governance allargata del fundraising. Ossia che in primo luogo se ne occupi il livello direttivo. Gli interventi registrati durante il corso citato all’inizio del post hanno espresso una convinta conferma di questo principio: il fundraising non può che iniziare dai dirigenti. Chi lo ha fatto fino ad oggi con qualche successo ha potuto riscontrare il successo di questo approccio. Ma governance allargata vuol dire che si tratta di coinvolgere nel fundraising della scuola famiglie, studenti, partner delle scuole, fornitori, sia per il loro valore testimoniale (in quanto membri della comunità). Sia in quanto apportatori di opportunità e relazioni sociali che altrimenti gli operatori della scuola farebbero fatica a procurarsi.”

 

SITOGRAFIA

Proposte e progetti di fundraising (anche per istituzioni diverse dalla scuola) si trovano:

http://www.volabo.it/webware/userfiles/file/VOLABO_Fund_Raising_Saper_Chiedere_e_Saper_Dare.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=ltAgVAhICYo

http://www.csv.marche.it/web/images/stories/csv/comunicazione/guide_e_ricerche/fundraising.pdf

http://www.scuolafundraising.it

http://www.blogfundraising.it/

http://mbsfundraisingblog.wordpress.com/2009/07/22/fund-raising-per-le-scuole-realta%E2%80%99-possibile-o-utopia/

Politica scolastica