Culpa in vigilando e culpa in educando
Esistenza una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo di crescita del minore sia sul piano della funzione educativa, sia sul terreno dell’obbligo di sorveglianza sui minori nel tempo in cui questi sono ad essa affidati.
Il dolo presente in alcune condotte del minore può risultare imputabile esclusivamente alla scuola per non aver vigilato gli alunni nel momento in cui si è verificata l’azione in alcuni casi; in altri si possono ravvisarsi responsabilità o corresponsabilità indirette delle famiglie nell'educazione dei figli.
Le norme giuridiche di riferimento
L’obbligo di sorveglianza sui minori che grava sul “precettore” trova, come anche quello facente capo ai genitori (di cui al 1° comma dell’art. 2048 c.c.), il proprio fondamento giuridico nel 2° comma dell’art. 2048 c.c., a mente del quale “ I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Con riferimento ai genitori, invece, occorre considerare - oltre al 1° comma dell’art. 2048 c.c. ai sensi del quale “Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (..)” - il disposto di cui all’art. 30 Cost. a mente del quale “è dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché l’art. 147 c.c. che, parimenti, prevede “(..) l’obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
La funzione educativa della scuola ha un ruolo assolutamente residuale, strumentale alla funzione di istruzione ad essa spettante in via prioritaria e, di fatto, limitata all’attribuzione di un potere disciplinare sugli alunni. L’obbligo di educazione riguarda invece primariamente il rapporto genitore-figlio minorenne e sopravvive all’affidamento a terzi del minore, ponendosi quale obbligo non alternativo, bensì concorrente con quello di vigilanza.
Ciò comporta che, accanto all’eventuale culpa in vigilando dell’istituzione scolastica, ben possa ravvisarsi anche una culpa in educando dei genitori.
A completamento del quadro normativo occorre poi considerare il profilo processuale. Il 3° comma dell’art. 2048 c.c., in particolare, dispone che “Le persone indicate dai commi precedenti (ovvero i genitori, il tutore e i precettori) sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto la colpa nel giudizio risarcitorio si presume: la norma tende cioè a privilegiare la tutela del danneggiato (l’alunno che ha subito il danno e per esso, se minorenne, i suoi genitori) facilitando la strada probatoria. Il soggetto tenuto alla vigilanza (il “precettore” quindi l’amministrazione scolastica) è pertanto liberato dalla responsabilità solo se riesce a provare di “non aver potuto impedire il fatto”, cioè di aver adottato quelle azioni che – secondo le circostanze contingenti – apparivano idonee ad evitare il danno.
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