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Il diritto di sciopero

Si è dovuto attendere fino al 1990, con l'approvazione della legge n. 146 e succ. mod. [vedi allegato] per l'emanazione di una disciplina organica delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Lo spirito che caratterizza la legge n. 146 è quello della mediazione. In essa si è cercato di contemperare diritti costituzionalmente tutelati tra loro confliggenti: quello di sciopero, da un lato, rico­nosciuto e protetto dall'articolo 40 Cost, e alcuni diritti della persona, dall'altro, dei quali è necessario "assicurare l'effettività nel loro contenuto essenziale", tra i quali rientra anche il diritto all'istruzione.
La legge n.146 del 12 giugno 1990, modificata e innovata dalla L.n.83 del 11 aprile 2000, affida la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ad uno strumentario misto, composto da norme legali e negoziali.
La scuola rientra dunque tra i servizi pubblici essenziali e il personale docente ed ATA esercita il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi n.146/1990 e n. 83/2000 e applicando le norme del codice di autoregolamentazione allegato al CCNL/1999.
A norma del Codice di autoregolamentazione la scuola è tenuta anche in caso di sciopero a garantire
  • attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di ido­neità;
  • attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del gra­do preparatorio, esami di stato);
  • vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
  • vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
  • attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
  • raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
  • adempi menti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla orga­nizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
  • servizi indispensabili nelle istituzioni educative con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
Sono previsti contingenti esclusivamente per il personale dei convitti ed ATA, e servono per assicurare le prestazioni di cui sopra. I criteri per la determinazione del personale necessario sono individuati nella contrattazione di istituto. (art. 6, c.2, lett. F).
 

Le disposizioni risultanti dalla contrattazione collettiva sono le seguenti:

— il personale docente non può scioperare per più di 40 ore (8 giorni per anno scolastico) nella scuola materna ed elementare e per più di 60 ore (12 giorni) negli altri ordini di scuola; in ogni caso l’azione di sciopero non può durare per più di 2 giorni consecutivi, dovendosi rispettare una pausa di 7 giorni prima dell’azione successiva;

— lo sciopero deve essere preavvertito almeno 15 gg. prima, indicando nel preavviso se interessa l’intera giornata o alcune ore; inoltre non potrà mai svolgersi durante gli scrutini finali ovvero posticipare la conclusione dei lavori di valutazione trimestrali o quadrimestrali oltre 5 giorni;

— gli scioperi brevi possono svolgersi solo nella prima e nell’ultima ora.

— spetta al capo di istituto organizzare lo svolgimento del servizio scolastico raccogliendo le adesioni, informando tempestivamente gli studenti e le loro famiglie, nonché approntando idonee forme sostitutive del servizio scolastico;

— gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

— gli scioperi proclamati e concomitanti con i giorni in cui si svolgono gli scrutini trimestrali e quadrimestrali non finali non devono comportare un differimento della conclusione di dette operazioni superiore a cinque giorni;

— gli scioperi proclamati e concomitanti con gli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui l’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri non devono differirne la conclusione di oltre cinque giorni.

— gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

— le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Trattenute per sciopero

La partecipazione allo sciopero comporta la ritenuta sullo stipendio operata d'ufficio e da effettuarsi entro il mese successivo all'avvenuta astensione dal lavoro.
Lo sciopero dell'intera giornata comporta la ritenuta sullo stipendio nella misura di 1/30 degli emolumenti fissi corrisposti.
Comporta uguale ritenuta per l'intero giorno la partecipazione ad uno sciopero breve che sia stato giudicato ultrattivo.
Corte dei Conti e Consiglio di Stato hanno giudicato ultrattivo (e quindi assoggettato a ritenuta per l'intera giornata) lo sciopero agli scrutini finali, anche se nella stessa giornata di astensione vi sono state prestazioni di servizio.
La trattenuta viene applicata al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, come previsto dalla c.m. 312 del 18.9.1989. 
I periodi di sciopero sono quindi validi ai fini pensionistici, previdenziali e assistenziali e non costituiscono interruzione di lavoro.
Lo sciopero breve comporta la ritenuta di un'ora calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 171 della legge 11-7-1980 n. 312.
Le norme di accordo sui servizi minimi si applicano con gli stessi vincoli e modalità anche al personale assunto con contratto a tempo determinato (su supplenza temporanea o breve) che ha pertanto diritti uguali a quelli del personale assunto a tempo indeterminato.
 

Un po’ di storia

Il riconoscimento del diritto di sciopero operato dalla nostra Costituzione ha rappresentato il punto di approdo di un lungo percorso storico caratterizzato da alterne vicende.
Ricordiamo infatti che lo sciopero era considerato reato dal codice penale sardo del 1859, mentre solo più tardi, con l'emanazione del codice penale Zanardelli nel 1889, lo sciopero, se pacifico, non veniva ad essere considerato un reato, pur permanendo gli elementi dell'illecito contrattuale. Con il fascismo e l'entrata in vigore del codice Rocco del 1930 si ritornò alla repressione dello sciopero attraverso gli artt. 502-508 c.p. e gli artt. 330 e 333 c.p., che consideravano delitto contro la pubblica amministrazione l'interruzione di un pubblico servizio. Tra l'altro il codice Rocco, tuttora in gran parte vigente, vietava lo sciopero per i c.d. fini contrattuali, che avesse cioè lo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o di ottenerne una diversa applicazione, e tale norma è stata dichiarata incostituzionale solo nel 1960.
Attualmente il diritto di sciopero è previsto e regolato dal Titolo III della nostra Costituzione, quello dedicato ai rapporti eco­nomici, che all'art. 40 con formulazione essenziale dispone: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".
La formula costituzionale, per quanto breve, contiene in sé due importanti passaggi concettuali: l'uno è l'affermazione che lo sciopero è un diritto, l'altro è che tale diritto non è illimitato, ma trova la valenza della propria legittimità nell'alveo della legge.

La configurazione del diritto di sciopero fu comunque molto dibattuta e da più parti furono anche avanzate per­plessità, poi superate, sulla necessità di sancirlo a livello costituzionale, ove sarebbe bastato che una legge ordinaria ne avesse eliminato il divieto. Ma sul punto vi fu chi sostenne che ciò non sarebbe stato sufficiente. Mentre sulla questione del riconoscimento del diritto la maggioranza dell'Assemblea costituente era in linea generale favorevole, molto discusso fu invece l'aspetto relativo all' estensione di questo diritto.
Poiché, dopo l'entrata in vigore della Costituzione non è stata varata subito una disciplina normativa in materia di sciope­ro, la dottrina e la giurisprudenza si sono adoperate per ricercare quali fossero gli eventuali limiti al diritto di sciopero, in relazione a preminenti interessi della organizzazione sociale e giuridica, tali da non poter essere subordinati a un eserci­zio incondizionato e illimitato dello sciopero.

Il compito di fare chiarezza su alcuni profili è stato assolto negli anni successivi in particolare dalla Corte costituzionale che, con alcune sentenze storiche, ha fornito importanti chiarimenti (Corte cost n. 46 del 1958, Corte cost n. 29 del 1960, Corte cost. n 123 de1 1962, Corte cost n. 290 del 1974). [vedi allegato]

 

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