Divieto di fumo nelle scuole
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1) INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI APERTI AL PUBBLICO, DEI LOCALI SCOLASTICI CHIUSI AL PUBBLICO, DEI LOCALI CHIUSI AL PUBBLICO MA CON DISPOSIZIONI ANTINCENDIO
2) DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE PER ESTENDERE IL DIVIETO ALL'INTERA SCUOLA. Se lo ritiene opportuno il Dirigente Scolastico con un proprio provvedimento formale stabilisca che il divieto è generale per tutti i locali chiusi della sua scuola. copia qui
3) ESTENSIONE DEL DIVIETO DI FUMO AI CORTILI. Il divieto di fumare si applica in tutti i locali chiusi. Pertanto si potrà fumare in tutti i luoghi all'aria aperta, compresi i cortili delle scuole e degli ospedali. Salvo specifica direttiva del Direttore Sanitario o del Preside. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, all'art. 3 comma d) precisa "...d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordineall'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.
E' forse opportuno che il provvedimento formale del dirigente sia conseguente al regolamento di istituto. In tal caso il cartello con il divieto dovrà specificare che vi è il divieto in quanto esiste una circolare interna che lo prevede (vedi qui).
4)COMUNICAZIOME O SANZIONI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. Nelle scuole secondarie è opportuno che il regolamento di istituto fissi criteri per il coinvolgimento delle famiglie di alunni che infrangono il divieto di fumo. In base all'art. 2 della Legge 689/81 la violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne va contestata (da parte dell'incaricato) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando), nonché al Dirigente scolastico che risponde in solido, per conto dell'istituzione da lui rappresentata (culpa in organizzando). La famiglia del minore non può ritenersi del tutto estranea al comportamento illecito del figlio e può essere chiamata a rispondere, se previsto dall'ordinamenti/regolamento scolastico.
5) DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare. Si consiglia di scegliere anche personale ATA perché presente più regolarmente. La legge non prevede un numero minimo o massimo, pertanto dovrebbe valere il criterio di ragionevolezza: un numero adeguato a coprire le varie sedi , i vari orari e le probabilità di assenza/ferie, con un minimo, quindi, di 2 persone per sede numerosa (e 1 per plessi con 5 classi).
Va sottolineata la delicatezza della funzione che ha poteri da Pubblico Ufficiale, la necessità di interpretare la legge, la necessità di compilare correttamente i verbali ecc..
6) CARTELLO DI DIVIETO. E' obbligatorio esporre in tutti i piani e in vari punti di ogni piano il cartello di divieto di fumo. In allegato la proposta di facsimile nel file "facsimili". Per gli uffici non aperti al pubblico e per i cortili, si tenga conto di quanto osservato ai punti 3 e 4. Si noti che la legge non obbliga a particolari caratteristiche. Quindi può essere una fotocopia in bianco e nero (considerata la tendenza a cambiare frequentemente l'entità della sanzione, probabilmente è consigliabile non investire in cartelli costosi per il supporto o perché a colori). Non esiste un vincolo al formato, deve intendersi perciò una buona leggibilità da lontano, come quella garantita dal formato A4.
7) LETTERA DI NOMINA E DI ISTRUZIONI AGLI INCARICATI. Agli incaricati della vigilanza e delle sanzioni vanno date: comunicazione della nomina, istruzioni operative, testo della normativa, almeno 2 moduli per la verbalizzazione delle infrazioni, almeno 2 moduli precompilati per il pagamento delle stesse.
8) LETTERA DI ACCREDITAMENTO DEGLI INCARICATI. Ogni Incaricato della vigilanza e contestazione delle infrazioni deve essere dotato di lettera ufficiale di accreditamento
9) MODULO PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE TRASGRESSIONI. Da notare che va previsto il caso della sanzione semplice e di quella aggravata per la presenza di minori o di donne in evidente stato di gravidanza. Per le scuole site in Regioni a Statuto Speciale Speciale è necessario adeguare la nota obbligatoria che indica l'Autorità a cui è possibile far ricorso entro 30 giorni, autorità che in questo caso non è il Prefetto; è probabile che la funzione sia svolta da un ufficio regionale (è necessario informarsi)
10) MODULO PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE da consegnare al destinatario della sanzione con le istruzioni per il pagamento Il modulo "F23". Si raccomanda, anche, di indicare chiaramente le modalità di pagamento e le modalità di eventuale presentazione di ricorso avverso allo stesso, perché entrambe sono obbligatorie. (comunque la proposta di facsimile del verbale le contiene).
Importo della sanzione da indicare: normalmente Euro 50,00 [*] Però si tenga presente che tale importo va raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni" (in questo caso l'importo diventa 100, 00 euro) [*]N.B. per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o a un terzo del massimo, se più conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento", se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravi per ritardato pagamento. In questo caso il minimo edittale scritto nella norma è 25,00 euro e il massimo 250,00 euro.
11) LETTERA OBBLIGATORIA AL PREFETTO IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE. La 584 prevede l'obbligo della comunicazione di irrogazione della sanzione
12) LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE ( o meglio: mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione) e richiesta di riscossione coattiva ai sensi di legge. Ovviamente va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato. .Anche in questo caso vale la nota del punto precedente e quindi si consiglia di verificare l'adeguatezza della lettera con il funzionario prefettizio incaricato del problema. Per le Regioni a Statuto Speciale è probabile che la funzione sia svolta da un ufficio regionale (è necessario informarsi)
Normativa espressamente riferita al divieto di fumo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 (Legge finanziaria 2002)
- Legge 16/01/2003 n.3
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005 (artt. 190 e 483)
contestazione fumo ai ragazzi (minorenni)
Art. 2 della Legge 689/81La violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne va contestata (da parte dell'incaricato) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando), nonché al Dirigente scolastico che risponde in solido, per conto dell'istituzione da lui rappresentata (culpa in organizzando). La famiglia del minore non può ritenersi del tutto estranea al comportamento illecito del figlio e può essere chiamata a rispondere, se previsto dal regolamento scolastico.
documenti utili
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