DSA
E' stato un libro autobiografico del 1981 di Ugo Pirro, "Mio figlio non sa leggere", a raccontare un caso di dislessia e la miscela di incomprensione e sottovalutazione che caratterizzava gli interventi della scuola e delle strutture sociali: e così anche i non addetti ai lavori hanno iniziato a sentire parlare di dislessia.
Nei primi anni ’90 in Italia viene data la prima definizione di dislessia, come disturbo specifico di lettura e vengono scritti i primi libri scientifici sull’argomento, come "I disturbi dell’apprendimento" di Cesare Cornoldi, 1991 (intervista al prof. Cornoldi) e il "Manuale di neuropsicologia dell’età evolutiva" 1995 di Giorgio Sabbadini. Sono passati 20 anni e finalmente la legislazione scolastica ha emanato la Legge quadro 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e DM 12 luglio 2011 con allegate le "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento".
La L. 170/10 è una legge quadro, composta di soli nove articoli.
L’articolo 1 è quello che riconosce ufficialmente i disturbi specifici di apprendimento nelle varie forme nelle quali gli stessi si manifestano secondo i dati di esperienza: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia: ... La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
I disturbi specifici di apprendimento non vengono qualificati come disabilità. La norma riconosce che gli stessi possono sussistere anche in presenza di capacità cognitive adeguate e quindi in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. Tuttavia è doveroso prenderli in considerazione per predisporre adeguate misure in quanto «possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana».
La norma si spinge a fornire una definizione normativa delle quattro forme di disturbo sopra citate. Al riguardo appare quanto mai opportuna la disposizione del comma 7 dell’articolo in questione che introduce una sorta di canone interpretativo flessibile stabilendo che nell’interpretazione di tali definizioni si tiene conto della evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
L’articolo 2 elenca ben otto finalità che giustificano l’attenzione legislativa posta al problema. Primaria è la constatazione che la legge si inquadra nel più generale tema della realizzazione del diritto allo studio e del perseguimento del successo formativo di tutti. Attenzione dunque a rimuovere ostacoli riferibili alla personalità di ciascun alunno quale si presenta in relazione anche ai condizionamenti del contesto scolastico e sociale. Tutto ciò richiede una profonda e reale interazione fra scuola, famiglia e aziende sanitarie.
La diagnosi assume carattere di perno centrale del problema e deve esser posto ogni possibile sforzo per far sì che la stessa sia quanto più possibile precoce. Ciò affida una grande responsabilità alle famiglie ed ai docenti ed implica pratiche didattiche, metodologiche e scientifiche che riescano ad individuare il sospetto dell’esistenza dei DSA fin dall’inizio del loro manifestarsi.
La diagnosi diviene dunque elemento essenziale in quanto è ad essa che si lega il legittimo avvio degli interventi compensativi e di ogni altra misura, anche tecnologica, intesa ad aggredire efficacemente il fenomeno. Essa è affidata alle strutture del Servizio sanitario nazionale o, in caso di impossibilità, a specialisti di strutture accreditate.
Per attivare le procedure di diagnosi occorre una corretta comunicazione scuola-famiglia. Infatti viene fatto carico alle scuole di comunicare tempestivamente alle famiglie ogni caso sospetto in modo da sensibilizzarle ad intraprendere azioni diagnostiche che, riteniamo, non possano essere attivate da soggetti diversi. Parimenti è fatto carico alle scuole di avvisare tempestivamente i genitori quando le difficoltà di apprendimento persistono anche dopo l’adozione delle misure previste. Le diagnosi è di competenza del Servizio sanitario nazionale. È per questo che l’articolo 7 della legge prevede le linee guida da emanare di concerto fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute. Tali linee guida debbono costituire parametro di riferimento per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di identificazione precoce, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Altro profilo essenziale che consente di predisporre iniziative realmente efficaci è quello della formazione che non deve coinvolgere solo dirigenti scolastici e docenti ma deve essere esteso anche alle famiglie che sono chiamate ad esercitare in materia un ruolo determinante. Comunque, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge, vengono stanziati per tale esigenza un milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011.
Per pianificare tali iniziative di formazione è previsto che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca emetta, entro quattro mesi decorrenti dal 2 novembre 2011, uno specifico decreto per individuare:
- le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti. Non si parla di genitori, per i quali le norme fanno riferimento solo a «sensibilizzazioni». Non sarà male che le Associazioni, ivi comprese quelle delle famiglie, assumano iniziative al riguardo, reperendo anche finanziamenti da soggetti pubblici e da soggetti della società civile sensibili alla tematica in questione;
- le misure didattiche di supporto necessarie per intervenire sui bambini affetti da D.S.A. attraverso didattiche differenziate;
- le forme di verifica e di valutazione correlate al percorso individualizzato che deve essere predisposto per ciascuno di essi.
Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al DM 12 luglio 2011, che forniscono indicazioni su diversi aspetti del problema:
- i Disturbi Specifici di Apprendimento,
- l’osservazione in classe dei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo (lettura, scrittura, calcolo),
- la didattica individualizzata e personalizzata,
- la didattica adeguata agli alunni con DSA,
- la dimensione relazionale,
- compiti e funzioni,
- la formazione
Link specifici:
sito miur (con normativa e modelli PDP)
http://dsanotizie.it/ Articoli per docenti Ausili informatici Normativa di riferimento
http://www.dislessiainrete.org bibliografia guida docenti
Altri siti:
- Aiditalia (con richiesta di percorso didattico personalizzato e modelli differenziati per i diversi ordini; vademecum)
- Consensus Conference del 22-23 Settembre 2006
Articoli giuridici
Il diritto all’istruzione dei soggetti affetti da dislessia o da altro disturbo specifico dell’apprendimento.
Prime osservazioni in margine alla legge n. 170 del 2010 di Giuseppe Arconzo (7 marzo 2011)
Documenti
http://share.dschola.it/ic-king/SOS%20DSA/Alunni_speciali.pdf (DE Agostini)
Annali PI 2/2010
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