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Figure principali

Di seguito si illustrano i principali istituti e le figure professionali previsti dal d.1gs. n.81/08, in particolare dall’art. 2, che si applicano a tutti i settori di atti­vità, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, con specifico riferimento alla scuola.

Datore di lavoro: nelle pubbliche amministrazioni, indicate all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/0l, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funziona­rio non avente qualifica dirigenziale, preposto ad un ufficio dotato di autonomia gestionale. Si riconferma, dunque, che nella scuola il datore di lavoro è il dirigente ex DM n. 292/96 e DM n. 382/98. Tra gli adempimenti obbligatori del datore di lavoro non sono oggetto di delega la valutazione dei rischi e l'elaborazione del corrispondente documento nonché la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi.
 
Lavoratori: nella scuola si qualificano lavoratori i soggetti che prestano servizio dipendente con rapporto di lavoro subordinato, ad essi sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e i parteci­panti ai corsi di formazione professionale nei quali si utilizzano laboratori, attrezzature di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, agenti chimici, fisici e biologici limitata­mente ai tempi di effettiva applicazione ai laboratori e alle attrezza­ture. Il d.lgs. n. 81, all'art. 4, prescrive, comunque, che gli allievi degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di formazione pro­fessionale non sono computati ai fini dell'individuazione del nume­ro dei lavoratori a partire dal quale conseguono particolari obblighi a carico del datore di lavoro.
 
Medico competente: medico, in possesso di specifici requisiti professionali, nominato dal datore di lavoro, che effettua la sorve­glianza sanitaria e collabora col datore di lavoro in sede di valuta­zione dei rischi.
Buone prassi: soluzioni organizzative coerenti col vigente qua­dro normativo e con le prescrizioni tecniche, volontariamente adot­tate e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono elaborate dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL), dall'Istituto naziona­le per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, allo stato, disciplinati dal CCNL Comparto Scuola 29.11.07.
 
Servizio di prevenzione e protezione: il servizio è costituito dal responsabile e dagli addetti, individuati in numero sufficiente rispet­to alle caratteristiche del luogo di lavoro. Il responsabile e gli addet­ti devono essere posti in condizione di svolgere, al meglio, gli adem­pimenti di competenza, garantendo tempi e mezzi adeguati, e non possono subire pregiudizi a causa dell'espletamento dell'incarico affidato. Il servizio è preposto all' individuazione e alla valutazione dei rischi elaborando misure di prevenzione e protezione finalizzate alla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro. Propone i pro­grammi di informazione e formazione dei lavoratori, fornisce ai lavoratori le informazioni prescritte (art. 36), partecipa alle consul­tazioni in materia e alla riunione periodica ex art. 35 d.1gs. n. 81/08.
Negli istituti di istruzione il dirigente scolastico (datore di lavo­ro), che non opti per lo svolgimento diretto del servizio, designa il responsabile tra il personale interno alla scuola, disponibile e in possesso dei requisiti professionali prescritti all'art. 32 d.lgs. n. 81/08,ovvero tra il personale di altra scuola, parimenti in possesso dei requisiti prescritti, disponibile ad operare in una pluralità di istituti. In mancanza di personale esperto e disponibile all'interno della scuola, gruppi di istituti scolastici possono avvalersi, in comune, di un unico esperto esterno stipulando una convenzione con l'ente locale proprietario dell'edificio o, in subordine, con enti e istituti specializzati ovvero mediante un contratto d'opera concluso con un esperto esterno libero professionista. Il dirigente che ricorre ad un esperto esterno deve, comunque, organizzare un servizio di preven­zione e protezione con un adeguato numero di addetti. Qualora provveda personalmente al servizio, il dirigente è tenuto alla fre­quenza di corsi di formazione della durata di 16/48ore: i contenuti dei corsi sono definiti dalla Conferenza Stato Regioni. Fino a nuovo accordo definito in sede di Conferenza conserva validità la forma­zione effettuata ai sensi dell'art. 3 DM Lavoro 16 gennaio 1997.
 
Gestione emergenze, primo soccorso, prevenzione incendi: il dirigente scolastico organizza i rapporti con i competenti servizi pubblici in materia di gestione emergenze, primo soccorso, salva­taggio, lotta antincendi e designa i lavoratori addetti alle suindicate attività all'interno della scuola tenendo conto delle dimensioni della scuola e dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro. I lavorato­ri non possono rifiutare la designazione, se non per giustificati moti­vi, devono essere individuati in numero sufficiente, hanno diritto ad un 'adeguata formazione e a idonee attrezzature. Con riferimento alla gestione emergenze il dirigente programma le misure necessarie (es. piano di evacuazione) ad evitare un pericolo grave e immedia­to. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, si allon­tana dal posto di lavoro non può subire pregiudizi. Neanche può subire pregiudizi, a meno che non sia incorso in una grave negligen­za, se, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il funzionario sovraordinato, adotta autonomamente le misure necessarie ad evitare il pericolo. Per quanto attiene al primo soccorso il dirigente, consultato il medico competente, adotta i provvedimenti necessari in materia e predispone i rapporti con i ser­vizi esterni per l'assistenza medica e il trasporto dei lavoratori infor­tunati.
Gli standard minimi delle attrezzature di primo soccorso, i requi­siti e la formazione del personale addetto sono definiti dal DM 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adegua­mento. In tutti i luoghi di lavoro devono essere adottate misure ido­nee a prevenire gli incendi e a tutelare l' incolumità dei lavoratori trattandosi di attività di preminente interesse pubblico e di esclusiva competenza statale, finalizzate a garantire, su tutto il territorio nazionale, la sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone, la tutela dei beni e dell'ambiente. Fino a quando non saranno defi­niti i decreti applicativi del Ministero dell'Interno e del Lavoro, con­tinua a trovare applicazione il d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139 e il DM Interni 10 marzo 1998 in materia di criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro.
 
Sorveglianza sanitaria: viene effettuata dal medico competente d'ufficio nei casi previsti dalla vigente normativa e dalle direttive europee ovvero su richiesta del lavoratore. Consiste in una visita medica predisposta nelle seguenti ipotesi: a) visita medica preventi­va per verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idonei­tà alla mansione; b) visita periodica, di regola annuale, per control­lare lo stato di salute del lavoratore nonché l'idoneità alla mansione specifica; c) visita medica su richiesta del lavoratore corre lata, a giu­dizio del medico competente, ai rischi professionali e alle condizio­ni di salute, finalizzata ad accertare l'idoneità alla specifica mansio­ne svolta; d) visita medica connessa al cambio di mansioni per veri­ficare l'idoneità alle nuove mansioni; e) visita medica connessa alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le visite mediche sono a carico del datore di lavoro o dell'ammi­nistrazione di appartenenza nel settore pubblico e comprendono gli esami clinici e biologici nonché le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente. Si concludono con i seguenti giudizi: a) idoneità alla mansione; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità tempora­nea; d) inidoneità permanente. Il dirigente, in presenza di un giudi­zio di non idoneità alla mansione specifica, utilizza il lavoratore, ove possibile, in altra mansione compatibile con lo stato di salute accertato. Il lavoratore utilizzato in mansioni inferiori conserva la qualifica e la retribuzione originaria; al lavoratore utilizzato in man­sioni equivalenti o superiori si applicano le norme ex art. 2103 codi­ce civile e art. 52 d.lgs. n. 165/01. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla comu­nicazione, all'organo di vigilanza (commissione medica operante presso l' ASL territorialmente competente) che può disporre la con­ferma, modifica o revoca del giudizio.
 
Documento di valutazione dei rischi: il documento viene predi­sposto dal dirigente (datore di lavoro), in collaborazione con il responsabile servizi prevenzione e protezione e il medico competen­te, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicu­rezza (RLS). Esso, redatto a conclusione delle attività di valutazio­ne dei rischi e avente data certa, deve contenere: 
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute che inter­vengono nel corso dell' attività lavorativa con indicazione dei criteri di valutazione adottati; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché degli interventi programmati per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza; 
c) l'indicazione delle procedure finalizzate all'attuazione delle misure e delle figure istituzionali preposte ai suindicati adempimenti, in possesso di ade­guate competenze e poteri; 
d) l'indicazione del responsabile servizi prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), del medico competente; 
e) l'individuazione delle mansioni che espongono il lavoratore a rischi specifici e richiedono accertate capacità professionali, specifiche esperienze, adeguata for­mazione e addestramento.
 
Rappresentante per la sicurezza: ai sensi dell'art. 47, comma 5°, d.lgs. n. 81/08 il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i tempi di lavoro retribuiti e gli strumenti per l'espletamento dell'incarico sono definiti in sede di contrattazione collettiva. L'esercizio delle funzio­ni di RLS è incompatibile con l'incarico di responsabile o addetto ai servizi di prevenzione e protezione. Il rappresentante dei lavoratori può proporre ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate e gli strumenti utilizza­ti non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La vigilanza sulla applicazione della normativa finalizzata alla salute e sicurezza dei lavoratori viene esercitata dall' ASL terri­torialmente competente e, in materia di prevenzione incendi, dai vigili del fuoco.
Il CCNL Comparto Scuola 29.11.07, all'art. 73, definisce le moda­lità di elezione e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per l'elezione rinvia all'Accordo Quadro 10 luglio 1996. Le prerogative del RLS vengono individuate come segue:
·                accesso ai luoghi di lavoro;
·               consultazione da parte del dirigente scolastico (datore di lavoro);
·               diritto di ricevere informazioni e documentazione sulla valu­tazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze pericolose in uso alla scuola, le attrezzature, gli ambienti, l' orga­nizzazione del lavoro, la certificazione relativa all' idoneità degli edifici, agli infortuni e malattie professionali;
·                diritto alla formazione sulla base di un programma minimo di 32 ore e dei contenuti previsti dal DM Lavoro 16.1.1997. L'organismo paritetico regionale ha facoltà di proporre per­corsi aggiuntivi di formazione;
·               tutela prevista per i rappresentanti sindacali;
·               utilizzo di permessi nel limite di 40 ore annue pro capite per l'espletamento degli adempimenti di competenza.
 
Attività di informazione e formazione: i lavoratori devono cono­scere i nominativi del responsabile e degli addetti servizi prevenzio­ne e protezione, del medico competente, degli incaricati della gestione emergenze, primo soccorso, prevenzione incendi e riceve­re adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza connes­si all'attività svolta nonché sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dai luoghi di lavoro. Gli stessi devono essere, altresì, formati sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione sul luogo di lavoro, diritti e doveri delle varie figure professionali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, rischi specifici del settore o comparto di appartenenza. La durata, i contenuti minimi e le modalità della for­mazione sono definiti in sede di Conferenza Stato Regioni.
Allo stato i contenuti minimi della formazione sono individuati dal DM Lavoro 16 gennaio 1997. Le modalità, la durata e i conte­nuti specifici della formazione del RLS sono definite in sede di con­trattazione collettiva nazionale. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti si realizza durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli stessi. I lavoratori incari­cati delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, salva­taggio, primo soccorso, gestione emergenze (es. evacuazione dai luoghi di lavoro) devono ricevere un'adeguata e specifica formazio­ne e un periodico aggiornamento. Allo stato, continua a trovare applicazione il DM Interni 10 marzo 1998.
I requisiti di formazione del responsabile e degli addetti al servi­zio di prevenzione e protezione sono indicati all' art. 32 d.1gs. n. 81/08. Gli stessi sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggior­namento. I soggetti in possesso di una delle lauree tecniche previste al citato art. 32, comma 5°, d.lgs. n. 81/08 sono esonerati dalla for­mazione iniziale.
 
Attrezzature munite di video terminali: si definiscono lavoratori addetti ai videoterminali i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali (art. 173 d.lgs. n. 81/08) in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali detratte le pause. In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, gli stessi hanno diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al video terminale. Le pause costituiscono parte integrante dell'orario di lavoro e non possono essere cumulate all'inizio e al termine della giornata lavorativa. Il dirigente (datore di lavoro) nel documento di valutazione dei rischi esamina i posti di lavoro con riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale e adotta le misure necessarie per eliminare i rischi rilevati. Il medico competente sottopone i lavoratori medesi­mi a visite periodiche (biennali per i lavoratori ritenuti idonei alla mansione con prescrizioni o limitazioni o che abbiano superato 50 anni di età; quinquennali negli altri casi). La sorveglianza sanitaria viene effettuata con particolare riferimento ai rischi per la vista, gli occhi e l'apparato muscolo-scheletrico.
 
Rapporti con gli enti locali: il DM Pubblica Istruzione n. 382/98, dopo aver ricordato che per gli interventi di tipo strutturale è suffi­ciente la richiesta formale di adempimento rivolta all' Ente locale, auspica iniziative di raccordo promosse dall'autorità scolastiche competente per territorio e rammenta, altresì, la regola in base alla quale, in caso di pericolo grave e imminente, incombe al Capo di Istituto l'adozione dei provvedimenti di emergenza resi necessari dalle circostanze contingenti (v. art. 396 T.U. n. 297/1994) infor­mandone tempestivamente l'ente locale.
 
L'organismo paritetico regionale (art. 74) è costituito dalla dele­gazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale, trattanti a livello regionale. Esso ha il compito di promuovere iniziative di for­mazione, destinate a tutti i lavoratori, e di risolvere, salva ogni azio­ne giurisdizionale, le controversie relative all'applicazione delle nonne sulla sicurezza, legislative e contrattuali.
 
L'osservatorio nazionale paritetico sulla sicurezza (art. 75) ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, for­mulare proposte di innovazione normativa, garantire un raccordo con gli organismi istituzionali operanti, a livello nazionale, in mate­ria di salute e sicurezza.
 

Le recenti disposizioni

Si precisa, infine, che ai sensi del regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione (DPR n. 260/07) il monitoraggio sulla edilizia e sicurezza degli edifici scolastici rientra nelle competenze degli Uffici Scolastici Provinciali. Fino a nuova disposizione, adot­tata per effetto del d.lgs. n. 81/08, continuano a trovare applicazio­ne per le istituzioni scolastiche i regolamenti emanati con i DM Pubblica Istruzione n. 292/96 e n. 382/98. 

Legislazione

Figure professionali