Responsabilità del dirigente scolastico e minori
pubblicato da admin il Mar, 10/30/2012 - 16:13
Il dirigente scolastico di scuola pubblica (e anche di scuola paritaria) riveste il ruolo di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.: “Nozione del pubblico ufficiale - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”)
Agli insegnanti di scuola pubblica viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale piuttosto che quella di incaricato di pubblico servizio (C. Cass., sent. n. 6587/1991; n. 2790/1992; n. 6685/1992; n. 3304/1999) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi, essendo ad essi devoluti, infatti, fra gli altri, il potere di proporre o di disporre di eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni. Più controversa è la qualificazione del collaboratore scolastico quale incaricato di pubblico servizio (al quale viene riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio laddove, in ragione della spettanza ad esso di funzioni di vigilanza sugli alunni, oltre che di quelle meramente materiali di custodia e pulizia dei locali, può dirsi collaborare alla pubblica funzione spettante alla scuola (Cass. n. 2965/1983; n. 4818/1993; n. 17914/2003).
Gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione (art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione) e la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch’essa prevista dalla Costituzione.
Coloro che hanno l’incarico di pubblico ufficiale o di pubblico servizio hanno l’obbligo (artt. 362 e 358 c.p.), in presenza di reati procedibili d’ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa di denunciare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).
Diverse sono le modalità di denuncia: poiché al dirigente scolastico e ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l’esterno (Cass. n. 11597/1995), il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l’obbligo in questione “riferendo” al dirigente scolastico la “notizia di reato” di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Il dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc. ecc.) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri). La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.
Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato.
Nell’ambito scolastico le fattispecie più significative di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio sono la “violazione obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c. II c.p.), l’ “abuso dei mezzi di correzione” (art. 571 c.p.), i “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” (art. 572 c.p.), le “lesioni personali” con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.), l’“abbandono di persone minori o incapaci” (art. 591 c.p.).
È da evitare che la denuncia sia preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un “inquinamento delle prove”, poiché l’acquisizione della stesse e la valutazione dell’attendibilità delle fonti di informazione così come l’accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa, nel caso di reati colposi) sono di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria. La conoscenza deve riguardare fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.
Il “sospetto sufficientemente fondato” si forma in base una serie di fattori tra cui:
- Informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc).
- Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l’esercizio delle proprie funzioni.
- Presenza di indicatori fisici o psicologicocomportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolta dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell’esercizio delle proprie funzioni.
In letteratura si segnala la distinzione tra Segnalazione di Urgenza da parte della scuola (situazioni di “ urgenza oggettiva” in cui il bambino necessita di una tutela immediata perché in caso contrario sarebbe in pericolo la sua incolumità psico- fisica) e segnalazione qualificata (Il bambino si trova in una situazione di sospetto abuso che richiede un approfondimento diagnostico e la valutazione della necessità di tutela ma la situazione sostanzialmente non richiede di agire “ nell’immediato”e i professionisti della scuola si della scuola possono prendersi un tempo congruo di osservazione e di confronto con altri professionisti).
Il singolo insegnante o dipendente scolastico assolve al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto senza ritardo al proprio dirigente scolastico la situazione rilevata. Nell’improbabile ipotesi in cui ciò non fosse possibile (in caso di assenza temporanea del Dirigente subentra il collaboratore designato a sostituirlo o un Reggente o incaricato di presidenza), la denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata e verrà comunque presentata dall’insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato.
Come fare una segnalazione:
1. Deve essere scritta e firmata dai professionisti che hanno osservato i segnali di preoccupazione insieme alla firma del responsabile della scuola
2. Deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla famiglia
3. Deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile
4. Non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo
5. Deve essere inviata a chi di competenza ( servizi sociali o polizia giudiziaria)
La norma non prevede un termine rigido e predeterminato (l’art. 331 c.pp. prevede infatti che la denuncia vada presentata “senza ritardo”): tuttavia, è punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma. Nei casi in questione, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell’esposizione a rischio del minore vittima del reato.
In caso di reati procedibili d’ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, è bene che il dirigente scolastico inoltri copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile. La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l’autore del reato non sia conosciuto, attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull’attendibilità del fatto.
In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare è certo che non si debba convocare né avvisare la famiglia dell’avvenuta denuncia, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali, anche se potrebbero essere oggetto di diritto di accesso (Decreto MPI n. 60 del 1996).
Qualora si profili la vera e propria notizia di reato, ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il P.M. o la Polizia Giudiziaria da lui delegata.
I minori possono essere autori di reati, ossia degli stessi reati degli adulti. Nell’ambito scolastico gli episodi di bullismo concentrano intorno a sé la maggior parte dei reati commessi dagli alunni. Il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente: il bullismo, però, costituisce la somma e/o la ripetizione di reati previsti dall’ordinamento, quali la violenza privata, l’estorsione, ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento (ad esempio l’imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti.
Quale che sia lo scenario, comunque, il dirigente scolastico, ricevuta notizia del reato, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all’Autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all’interno dell’istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo.
La denuncia va effettuata quale che sia l’età dell’autore del reato(e quindi anche per i minori di anni 14): ogni valutazione circa il rilievo dell’imputabilità è rimessa esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Va altresì considerato che il Tribunale dei Minorenni, a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi di un reato, potrebbe valutare l’applicazione di misure amministrative extra-penali (ex art. 25 R.D. n. 1404/1934).
La denuncia può essere fatta sia in forma orale (presso gli uffici della Polizia di stato o dei Carabinieri che provvederanno direttamente alla verbalizzazione ed all’inoltro all’autorità giudiziaria competente) sia in forma scritta, con indicazione chiara del denunciante e sottoscrizione della stessa. La denuncia può anche essere trasmessa direttamente alla Procura presso il Tribunale dei minorenni. Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al “racconto” del fatto, l’identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con indicazione delle persone a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi. Anche in questo caso, la denuncia va fatta senza ritardo in rapporto alla gravità dei fatti. La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la potestà parentale sul minore autore del presunto reato è bene che sia “gestita” in accordo con la Procura presso il Tribunale dei Minorenni (l'art. 7 D.P.R. n. 448/1988 - l’informazione di garanzia va notificato agli esercenti la potestà genitoriale).
Si definisce “situazione di pregiudizio” (scheda Regione Veneto) quella in cui il minore è in stato di sofferenza, disagio, carenza legato al contesto familiare o extrafamiliare che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita. Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato.
In questi casi il dirigente scolastico ha dovere di segnalare tale situazione al responsabile del servizio sociale comunale. In caso di dubbi la segnalazione ai servizi sociali va fatta contestualmente alla denuncia all’autorità giudiziaria.
In alcune realtà esistono protocolli di intesa che possono essere utili nella gestione integrata.
- L. 698/75 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia);
- L. 616/77 (Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato);
- L. 833/78 ( riguarda tutti gli operatori sociosanitari nell’esercizio delle loro funzioni)
- L. 184/83: tutti i Pubblici Ufficiali e gli OperatoriIncaricati di Pubblico Servizio sono tenuti a segnalareall’autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori
- L. 216/91: per le situazioni di grave rischio l’istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.
Restano comunque dovere della scuola
- sviluppo del proprio ruolo educativo (psicologico, sociale, emotivo, cognitivo) nel trattamento del disagio e prevenire/integrare, per quanto possibile, l’azione penale.
- attivazione le sinergie di rete
- dialogare con i genitori sul disagio del bambino e aver rilevato un atteggiamento non collaborativo oppure ostacolante l’intervento a favore del bambino
- Informare i genitori o i legali responsabili che, data la persistenza del disagio del bambino, la scuola ha il compito di dialogare con altri professionisti sul territorio ( avvio del lavoro di rete extra scolastico) come da procedura per tutti i bambini che si trovano in situazione di persistente disagio
- Confrontarsi con professionisti/ centri che hanno specifiche competenze sull’abuso
Per approfondimenti:
documento "Responsabilità penale e minori: il ruolo del dirigente scolastico" di Antonio Caragliu e Laura Paolucci - Usp Novara
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