La sicurezza delle persone disabili
La Costituzione italiana ed i trattati fondanti l'Unione Europea prevedono, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini e la non discriminazione. Il D.P.R. n. 503 del 1996, poi, ha individuato il pericolo che incombe su una persona a causa della sua disabilità come una barriera architettonica, che deve quindi essere rimossa.
Dal punto di vista più tecnico, la Direttiva 89/106/CEE (sui prodotti da costruzione), nel Documento interpretativo del requisito essenziale n. 2 - Sicurezza in caso di incendio - dichiara che, quando si tratta della sicurezza delle persone, si deve partire dall'analisi dei problemi di chi affronta difficolta' percettive o di movimento. Anche il D.Lgs n. 626 del 1994 prevede esplicitamente che il datore di lavoro valuti la sicurezza delle persone disabili presenti nel luogo di lavoro.
Si tenga anche conto che la valutazione dei rischi e la conseguente adozione di soluzioni devono rispondere ai seguenti criteri:
- conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti, senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori;
- progettare la sicurezza per i lavoratori diversamente abili in un piano organico che incrementi la sicurezza di tutti e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.
Lo stesso concetto di persona disabile nella scuola appare molto più ampio e complesso di quanto si possa pensare, inglobando non solo i lavoratori e gli alunni formalmente presenti negli edifici scolastici ma anche le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Inoltre occorre anche tenere in considerazione la presenzadi disabili temporanei, di donne in stato di gravidanza, di persone con arti fratturati e di bambini. La presenza di bambini (si pensi alle scuole dell'Infanzia) costituisce elemento di criticità (D.M. 10 marzo 1998, allegato 8.3). In generale, qualsiasi persona non identificabile come disabile in condizioni ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi, potrebbe non essere in grado di rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di disabilità.
Gli elementi problematici sono: il movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. In modo specifico somo indicate nella CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) con allegato strumento di verifica e controllo (check-list) ribadito dalla Lettera circolare P880 del 18 agosto 2006.
Per eventuali istruzioni operative è utile l'opuscolo "Indicazioni per la gestione dell'emergenza" dei vigili del fuoco.
LINK UTILI
La sicurezza delle persone disabili, sezione del sito dei vigili del fuoco con indicazioni e documenti
raccolta di legislazione specifica
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