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Trasparenza

Il tema della trasparenza nella pubblica amministrazione è stato introdotto soprattutto dalla L. 241/90. Il D.L.vo n. 33/2013, in vigore dal 20/04/13, ha introdotto ulteriori novità.

Il D.L.vo n. 33/2013 si applica a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Rispetto alla L. 241/90 assegna un ruolo centrale alla comunicazione on line, introduce  il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” con il responsabile per la trasparenza, individua una serie di provvedimenti da rendere pubblici e da raccogliere periodicamente, facilità il diritto di accesso. Gli obblighi di trasparenza previsti per la pubblica amministrazione impongono di pubblicare suisiti istituzionali documenti, informazioni e dati concernenti la sua organizzazione ed attività: la trasparenza è intesa  come accessibilità totale sia alle informazioni concernenti l’organizzazione e che alll’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime. 

Tutti gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione e devono essere mantenuti aggiornati e classificati in modo organico. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è previsto il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati. Tale richiesta di accesso (definito civico – art. 5) non è sottoposto ad alcuna limitazione; quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione. Il documento o il dato richiesto deve essere pubblicato sul sito entro trenta giorni dalla richiesta.

L’art. 5 del decreto introduce il diritto soggettivo per chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione: è riconosciuto a chiunque il diritto di richiedere, al responsabile della pubblica amministrazione obbligata alla trasparenza, documenti, informazioni o dati nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione. Non occorre dunque dimostrare l’interesse soggettivo e la motivazione: giuridicamente si definisce  come diritto di accesso civico.  

Il nominativo del responsabile per la trasparenza è indicato nel “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, documento aggiornato annualmente dalle pubbliche amministrazioni e che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Entro 30 giorni l’amministrazione deve procedere alla pubblicazione nel sito del documento dell’informazione o del dato richiesto contestualmente al richiedente, ovvero comunica allo stesso l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di inadempienza entro il termine stabilito, il richiedente può attivare il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma  9 bis, L. 241/1990. 

Gli obblighi di pubblicazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, concernono, in particolare, i dati relativi a: i componenti di organi di indirizzo politico, i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, la valutazione delle performance e la distribuzione dei premi al personale, l’uso delle risorse pubbliche, i servizi erogati, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni devono inoltre pubblicare e aggiornare ogni 6 mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente” gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dal D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 D.Lgs. 150/2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti compresi in tali elenchi sono pubblicati il contenuto, l’oggetto l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

E' previsto inoltre l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono:

  1. elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
  2. eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione;
  3. parametro di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Legislazione

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